Art. 458 — Vendita delle cose ricuperate

Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.

Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilità generale dello Stato.

L'avviso di cui al predetto articolo 508 del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →