Art. 455 — Cessazione del ricupero operato dall'autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari
Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorità marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell'articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all'autorità medesima.
Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate.
Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno è rimesso agli interessati e l'altro è conservato presso l'ufficio.
Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell'articolo 508 del codice, della circostanza è fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, è fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonché della somma eventualmente residuata.