Art. 450 — Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero

Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:

a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;

b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;

c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;

d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice;

e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale.

Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento può revocare l'autorizzazione.

L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorità doganale.

Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorità doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →