Art. 451 — Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore
Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.
Della dichiarazione del comandante è data dall'autorità marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa è nazionale o, se è straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.