Art. 449 — Domanda per l'assunzione di ricupero

Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve farne domanda ai capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova il relitto da ricuperare.

Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l'autorità marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di concorso, a norma dell'articolo 501 del codice, a dichiarare entro un termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero. Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall'articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno presentato domanda.

Delle domande di ricupero presentate all'autorità marittima mercantile è data notizia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.

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