Art. 448 — Avviso dell'identificazione
Un avviso contenente gli estremi della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.
L'avviso è comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse.
Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia è data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.