Art. 235 — Trasferimento d'iscrizione
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.