Art. 228 — Verifica della regolarità dei documenti
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonché la data e il numero d'iscrizione.