Art. 228 — Verifica della regolarità dei documenti

I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.

I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonché la data e il numero d'iscrizione.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →