Art. 233 — Navigazione su navi estere
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.