Art. 225 — Rilascio di un nuovo Libretto

L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto.

Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.

Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annullato.

I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo.

Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →