Art. 230 — Facoltà degli iscritti di prima e di seconda categoria

Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attività consentite agli iscritti della terza categoria.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →