Art. 227 — Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale

Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorità comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →