Art. 232 — Modalità per il passaggio di categoria

Il passaggio dai una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l'iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole.

Il libretto di navigazione della categoria a cui l'iscritto cessa di appartenere è annullato all'atto della nuova iscrizione e sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive.

Il documento annullato si restituisce all'interessato.

Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navigazione eftettuata.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →