Art. 247 — Annotazioni sulle matricole

Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Regolamento della Navigazione Marittimaart. 235