Art. 137 — Compenso dei marittimi autorizzati

Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito è redatto dal pilota.

Testo vigente al 26 maggio 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →