Art. 1144 — Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.