Art. 1143 — Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.