Art. 1137 — Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.