Art. 1147 — Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.

Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

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