Art. 1147 — Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.