Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2026

Corte cost., sent. 2 luglio 2026, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2026
Data di deposito
2 luglio 2026
Data di decisione
18 maggio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:118

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47599

Il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, integrato con quello della finalità rieducativa della pena, comporta un dovere di puntuale verifica, da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza, dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere. (Precedenti: S. 201/2025; S. 139/2025 - mass. 46960).

Massima n. 47600

È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato del reato di danneggiamento, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune di cui all’art. 39, primo comma, n. 5), ordin. penit. Sebbene tale parametro avrebbe potuto essere pertinente qualora il rimettente avesse inteso censurare il contrasto tra la disposizione indubbiata e il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, nel caso di specie le censure riguardano unicamente il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, mentre il primo non è evocato né è articolata alcuna argomentazione al riguardo.

Massima n. 47601

La Corte costituzionale, in forza dell’art. 53 CEDU, può interpretare le garanzie convenzionali, anche in combinato disposto con quelle riconosciute dalla Costituzione e/o dal diritto dell’Unione europea, in senso più ampio di quanto non sia già riconosciuto dalla giurisprudenza di Strasburgo. (Precedenti: S. 33/2025 - mass. 46722; S. 10/2024).

Massima n. 47602

Il diritto di ogni persona a non essere sottoposta a un secondo giudizio per un fatto per il quale sia già stata assolta o condannata in via definitiva è immanente alle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. e riconosciuto sul piano internazionale e unionale; l’operatività del divieto non è limitata ai soli giudizi penali in senso formale ma si estende a tutti i giudizi che, pur svolgendosi di fronte ad autorità diverse dal giudice penale e secondo regole diverse da quelle che valgono per i processi penali, abbiano tuttavia anch’essi natura “punitiva” secondo i criteri Engel. (Precedenti: S. 108/2026 - mass. 47559; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 145/2020 - mass. 43533; S. 200/ 2016 - mass. 39029).

Massima n. 47603

Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei detenuti, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, sono qualificabili come sanzioni “punitive”, con l’effetto di attivare la tutela del diritto al ne bis in idem, soltanto quando incidono sull’estensione della pena e non già sulla mera intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali che la sua esecuzione comporta.Alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, di cui all’art. 39, primo comma, n. 5, ordin. penit., non può essere riconosciuta la natura di sanzione “punitiva” secondo i criteri Engel. La stessa, infatti, non è configurabile come “pena autonoma”, essendo applicata dall’autorità penitenziaria in conseguenza di un’infrazione disciplinare e non dal giudice della cognizione in sede di commisurazione della pena; al di là delle similarità strutturali tra responsabilità disciplinare e penale, nonché dell’estensione alla prima di talune garanzie tipiche della seconda, sussiste, poi, una distinzione funzionale tra le sanzioni disciplinari previste per i detenuti e le pene, in quanto le prime, anche per la durata limitata, svolgono la funzione di “raffreddamento” di una transitoria situazione di tensione, consentendo una rapida reazione a condotte contrarie alle regole di convivenza all’interno del carcere e il mantenimento della sicurezza, che è condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento; la misura, infine, limitandosi a rendere temporaneamente più gravose le modalità di esecuzione della pena, comporta, un surplus di afflittività ben delimitato nel tempo e nei contenuti.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l’infrazione di appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione, per la quale sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune nonché, in via subordinata, dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la detta sanzione disciplinare. Con riferimento alla questione in via principale, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non viene in rilievo la garanzia, costituzionale e convenzionale, del ne bis in idem dal momento che alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, non può essere riconosciuta natura “sostanzialmente punitiva”; né rileva l’effetto indiretto ed eventuale che l’applicazione di tale sanzione potrebbe avere sulla fruibilità dei permessi premio e della liberazione anticipata, dovendosi, al riguardo, escludere ogni automatismo. Né la sanzione disciplinare in esame può essere considerata una parziale anticipazione della pena che dovrà essere inflitta all’imputato per il reato di danneggiamento, ma una conseguenza dell’illecito disciplinare, che offende specificamente gli interessi della comunità carceraria; ben può, pertanto, cumularsi alla pena per il delitto commesso che trova la sua causa in una condotta offensiva dell’interesse patrimoniale dell’amministrazione carceraria). (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47179; S. 153/2025 - mass. 47001; S. 18/2022 - mass. 44600; S. 143/2013 - mass. 37157).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale e dell'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen., sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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