Corte costituzionale
Sentenza n. 99/2025
Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/2025
- Data di deposito
- 8 luglio 2025
- Data di decisione
- 25 marzo 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023
- legge n. 169 del 27 novembre 2023
Parametri
- art. 4, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 46867
La disciplina delle vicende circolatorie dell’impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro si basa sulla summa divisio tra procedure improntate alla continuità dell’attività d’impresa e procedure liquidatorie. Nelle prime, infatti, il trasferimento dell’azienda, estrinsecazione della libertà dell’imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell’organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.), impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.) che possano essere pregiudicati: la normativa nazionale e UE delineano, pertanto, uno statuto omogeneo di tutele fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore e sulla conservazione del posto di lavoro, rafforzato dall’art. 2122 cod. civ., dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti maturati dal lavoratore. Nelle procedure liquidatorie – che, invece, trascendono l’interesse individuale dell’impresa insolvente e si raccordano a una procedura destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell’ambito della vigilanza di un’autorità pubblica – al ricorrere di presupposti tassativi, si giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro. Il trasferimento d’azienda in crisi non può, pertanto, essere assimilato, per il differente contesto e la molteplicità di interessi coinvolti, a quello di un’impresa in bonis: nel primo caso è la gestione pubblica dell’insolvenza, che si accompagna a garanzie, rimedi e al controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all’art. 2112 cod. civ.
Massima n. 46868
La ratio della specialità delle procedure liquidatorie, e in particolare dell’amministrazione straordinaria, e della duttilità di azione che le caratterizza, sta nella salvaguardia del valore sociale dell’impresa e nella necessità di contemperare una pluralità di interessi che travalicano quelli meramente individuali dell’impresa insolvente.
Massima n. 46869
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come conv., che ha previsto che l’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 – ai sensi del quale le operazioni realizzate in vista della liquidazione dei beni del cedente, in attuazione di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti della stessa agli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ. – si interpreta nel senso che rientrano tra le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente anche le cessioni effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Il rimettente, chiamato a giudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di Alitalia a seguito della cessione del lotto aviation da quest’ultima, società in amministrazione straordinaria, a ITA, incorre in un’erronea interpretazione dal momento che il citato art. 56, comma 3-bis, trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione interpretativa oggetto di censura. La cessione del detto lotto – elaborata secondo un programma di cessione dei complessi di beni e contratti riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali – fa parte, infatti, di una procedura di natura liquidatoria che giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro; tale natura si desume dalla normativa astratta, dalla disciplina dei programmi di cessione e dal loro contenuto – essendo l’obiettivo del miglior soddisfacimento dell’interesse dei creditori coessenziale a tutte le fasi procedurali – ed è confermata dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 25 marzo 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze del 2024.
Rilevato che, con atto depositato il 24 settembre 2024, sono intervenuti ad adiuvandum A. D. e altri, al fine di chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Roma;
che, in particolare, gli intervenienti hanno riferito di aver agito in giudizio, con autonomi ricorsi, nei confronti di Italia Trasporto Aereo (ITA) spa, invocando sostanzialmente la medesima tutela richiesta dai ricorrenti nel giudizio a quo, e di avere quindi proposto appello incidentale, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, nel giudizio di appello promosso da ITA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria a ITA e il diritto di essi intervenienti di essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della cessionaria: donde il loro interesse all'esito dell'odierno giudizio di costituzionalità;
che, con atto depositato il 23 settembre 2024 e illustrato da memoria, è intervenuta ad opponendum Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria, affermando di essere parimenti interessata all'esito del giudizio e chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Considerato che i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, in base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo (da ultimo, ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 29 gennaio 2025, allegata alla sentenza n. 19 del 2025);
che, per configurare un interesse così caratterizzato, non è sufficiente il mero fatto che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto);
che i lavoratori, nel caso di specie, sono titolari di una posizione regolata, al pari delle altre, dalla disposizione censurata e non possono vantare alcun interesse qualificato, nel senso che la costante giurisprudenza di questa Corte ha delineato al fine di salvaguardare il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità;
che le medesime ragioni inducono a dichiarare inammissibile anche l'intervento di Alitalia - Società aerea italiana spa in amministrazione straordinaria;
che non intercorre alcun nesso tra la posizione soggettiva dell'interveniente e l'oggetto del giudizio a quo, che dev'essere individuato alla luce delle domande e delle eccezioni introdotte dalle parti;
che nessuna domanda è stata proposta nei confronti dell'amministrazione straordinaria e tale circostanza priva di rilievo decisivo i profili dedotti a supporto dell'interesse qualificato, profili che riguardano, essenzialmente, la conformità della cessione del lotto Aviation alla decisione della Commissione europea, rivolta anche alla procedura;
che la stessa interveniente prospetta in termini meramente potenziali gli effetti nella sua sfera giuridica dell'incidente di legittimità costituzionale, ricollegandoli alla futura decisione del Tribunale;
che alla società non si può dunque riconoscere una posizione giuridica che l'esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto, già richiamata e, tra le altre, ex multis, ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 5 giugno 2024, allegata alla sentenza n. 144 del 2024);
che, in definitiva, gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria devono essere dichiarati inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze