Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2025
Corte cost., sent. 23 maggio 2025, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2025
- Data di deposito
- 23 maggio 2025
- Data di decisione
- 25 marzo 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione siciliana n. 15 del 30 aprile 1991
- comma 11, 32-33, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 47, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 97, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 46802
Requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali. (Precedenti: S. 44/2025, - mass. 46701; S. 70/2024 - mass. 46105; S. 4/2024 - mass. 45903; S. 18/2023 - mass. 45348; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 314/2013).Spetta alla Corte costituzionale verificare che una disposizione presenti natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. A tal fine, è di primario rilievo che la scelta imposta dalla legge con la disposizione interpretativa rientri nell’ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell’interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente. (Precedenti: S. 184/2024 - mass. 46419; S. 77/2024; S. 61/2022 - mass. 44609; S. 70/2020 - mass. 43257; S. 108/2019 - mass. 42262-42263-42264; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 127/2015 - mass. 38452; S. 525/2000 - mass. 25917).
Massima n. 46803
Non radica un vero e proprio affidamento, ma si iscrive nell’ordinario relativismo delle interpretazioni possibili, l’aver confidato in un significato diverso da quello espresso dalla disposizione di interpretazione autentica, in quanto la norma interpretativa e quella interpretata si saldano e fanno corpo, esprimendo un precetto normativo unitario fin dall’origine. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46423; S. 104/2022 - mass. 44724).L’intervento del legislatore può frustrare interessi meritevoli di tutela ove introduca una disposizione di interpretazione autentica non sostenuta dalla maggioranza della giurisprudenza: in questi casi, non può escludersi un affidamento meritevole, riposto nell’interpretazione precedente – e diversa da quella fissata poi dal legislatore –, che conferisce a esso una connotazione più pregnante e un livello di maggiore significatività. (Precedenti: S. 55/2024 - mass. 46058).Sussiste una generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva. (Precedente: S. 181/2021).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. addiz. CEDU, dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991, nella parte in cui ha esplicitamente esteso anche ai privati, con prevalenza sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, il divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia sancito dall’art. 15, primo comma, lett. a, della legge reg. siciliana n. 78 del 1976. La disposizione censurata ha interpretato autenticamente quest’ultima disposizione, la quale, sebbene priva di una chiara formulazione, può senz’altro includere, tra le sue possibili varianti di senso, la diretta e immediata operatività del divieto anzidetto anche ai privati, sin dalla sua entrata in vigore, rendendo altresì obbligatoria la sua introduzione negli strumenti urbanistici generali e così impedendo che, sulla base di una diversa interpretazione, l’inerzia delle amministrazioni comunali comportasse una tutela ridotta, irrazionalmente limitata al territorio costiero dei comuni che si fossero attivati e foriera di disparità di trattamento fra i consociati. La disposizione regionale censurata non ha nemmeno leso situazioni di affidamento legittimo a una ipotetica sanatoria, che non possono certo riguardare l’edificabilità di costruzioni realizzate in difetto di titolo abilitativo, nemmeno in base al condono disposto con l’art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, il quale, interpretato alla luce della legislazione regionale successiva al 1976 e della giurisprudenza amministrativa, mostra che sia stata sempre esclusa la possibilità di deroga per le ipotesi di interventi edilizi illeciti di esclusivo interesse privato, anche in comuni privi di strumenti urbanistici. La disposizione censurata non determina, poi, un irragionevole compressione del contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà mediante un vincolo sopravvenuto di inedificabilità assoluta, non esclude da una possibile sanatoria ordinaria beni che, prima dell’interpretazione autentica, vi rientravano in applicazione del principio della c.d. “doppia conformità”, non causa una irragionevole disparità rispetto agli immobili abusivi nel restante territorio nazionale né, infine, genera una violazione della riserva di legge statale in materia penale e del divieto di retroattività: tali censure hanno come comune presupposto interpretativo la natura innovativa della disposizione censurata, che cade a fronte della sua verificata natura genuinamente interpretativa).
Massima n. 46804
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 32-33, undicesimo comma, della legge n. 47 del 1985, come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall’art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui ha previsto che «restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976». Il rigetto delle questioni sollevate in via principale comporta che la sanabilità degli immobili di cui si discute nei giudizi a quibus sia irrimediabilmente esclusa, ex art. 23 della legge reg. siciliana n. 37 del 1985, per violazione del vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, in quanto vincolo immediatamente e direttamente efficace anche nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore dell’art. 15, primo comma, lett. a), della legge reg. siciliana n. 78 del 1976. In questo senso, la decisione delle questioni subordinate non eserciterebbe alcuna influenza nella definizione delle controversie sottoposte all’esame del rimettente.
Massima n. 46805
È dichiarata inammissibile, per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991. Il parametro è solo menzionato nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, in totale assenza di argomenti a sostegno delle relative censure.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata, in riferimento all'art. 97, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, secondo comma, 42, 44, 47 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32-33, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come introdotto, limitatamente alla Regione siciliana, dall'art. 23 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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