Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2025

Corte cost., sent. 16 ottobre 2025, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2025
Data di deposito
16 ottobre 2025
Data di decisione
24 settembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 784, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 786, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 789, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 792, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 793, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 790, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 796, legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 139, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 797, lett. a), legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • art. 1, comma 134, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
  • art. 1, comma 797, lett. d), legge n. 207 del 30 dicembre 2024
  • Tabella 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 47046

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024 che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova governance economica europea, richiede alle regioni ordinarie un contributo, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, stabilendone l’importo, le modalità e i termini di contribuzione, il meccanismo di riparto nonché le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti. Le disposizioni impugnate non hanno ad oggetto statuizioni tributarie, ma principi di coordinamento finanziario applicabili agli enti territoriali.

Massima n. 47047

Nel giudizio costituzionale in via principale la Regione ricorrente quando evoca parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto delle competenze con lo Stato deve individuare chiaramente l’ambito di competenza legislativa indirettamente inciso dalla disciplina statale e illustrare adeguatamente il requisito di ridondanza. (Precedenti: S. 192/2024; S. 139/2024).

Massima n. 47048

Norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio. (Precedente: S. 195/2024 - mass. 46553).Possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche norme puntuali, quando le stesse sono state adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario; è, infatti, il finalismo insito in tale genere di disposizioni che consente di escludere il ricorrere di una norma di dettaglio, qualora queste risultino legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione ai medesimi principi di coordinamento. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46553; S. 78/2020 - mass. 42533; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 38/2016 - mass. 38744).

Massima n. 47049

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della leale collaborazione, dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova governance economica europea, richiede alle regioni a statuto ordinario un contributo aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Più in particolare, attraverso disposizioni qualificate principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) la disciplina prevede: i) l’importo del contributo (comma 786, primo periodo); ii) le modalità del riparto (comma 786, secondo e terzo periodo); iii) la necessaria iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa (comma 789). Le disposizioni impugnate sono qualificabili come principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto il legislatore si è limitato a determinare l’importo complessivo dei contributi richiesti nel quinquennio, lasciando alle regioni margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi; anche l’intervento sussidiario dello Stato si limita a quantificare gli importi complessivamente dovuti da ciascuna regione, senza aggiungere vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, salvo il rispetto della spesa costituzionalmente necessaria. Allo stesso modo la dinamica del contributo – che mantiene le risorse nel bilancio degli enti, pur vincolandone la destinazione – persegue correttamente l’obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica. Le disposizioni nemmeno violano gli evocati parametri in ragione del mancato rispetto della sollecitazione, rivolta dalla Corte costituzionale al legislatore nella sentenza n. 195 del 2024, in merito al coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: il fatto che il deposito di tale sentenza sia avvenuto successivamente all’acquisizione, da parte delle Commissioni bilancio, degli elementi informativi sui contenuti del d.d.l. di bilancio e la serrata scansione temporale per l’approvazione parlamentare di quest’ultimo fa sì che la pretesa di usufruire dell’apporto istruttorio della Conferenza non sarebbe stata in concreto esigibile. Ciò nonostante, il suo coinvolgimento deve essere ritenuto indefettibile già nella prossima manovra di bilancio, anche per fornire al Parlamento gli elementi istruttori necessari per assumere le decisioni. Con riferimento alla disciplina del riparto del contributo previsto, poi, la scelta del legislatore di adottare, in via sussidiaria, il criterio della spesa corrente non reca alcun vulnus ai detti parametri intendendo invece, vincolare la discrezionalità dell’autorità ministeriale tramite una grandezza che poggia su un dato oggettivo, riconducibile alle scelte gestionali del singolo ente. L’altra disposizione impugnata (comma 790) disciplina le modalità di contribuzione, prevedendo, in particolare: iv) modalità diverse di utilizzo del fondo appostato in bilancio; v) la possibilità di calcolare il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC). Quest’ultima scelta legislativa non risulta manifestamente irragionevole dal momento che, in ragione del mutamento del quadro normativo rispetto a quanto affermato nella sentenza n. 274 del 2017 della Corte costituzionale, oggi è ammessa, seppur con diverse misure precauzionali, la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate. Si segnala, tuttavia, la particolare prudenza che deve accompagnare la valorizzazione della prassi del ricorso al DANC, considerato che questo, nonostante le precauzioni, può comunque portare a distorsioni nell’utilizzo dei flussi di cassa. Con riferimento, poi, alla prevista preclusione, per le regioni in disavanzo, di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio non sono violati i principi di eguaglianza, formale e sostanziale, e di ragionevolezza, in quanto il meccanismo previsto mira a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, il cui obbligo di ripiano risponde anche al principio di responsabilità nell’amministrazione delle risorse della collettività. Tuttavia, lo stesso si rivela eccessivamente rigido: si sollecita, pertanto, il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivederne l’eccessiva rigidità, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento. Il citato comma 790, infine, non interferisce nemmeno con la disciplina speciale del ripiano del disavanzo maturato al 31 dicembre 2015, dal momento che è destinato a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la disciplina speciale avrà, in buona sostanza, esaurito la sua applicazione; né viola l’art. 119, quinto comma, Cost., in quanto il meccanismo del contributo previsto non determina un passaggio di risorse né dagli enti territoriali allo Stato, e neanche in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo. Nemmeno le ulteriori disposizioni impugnate, che stabiliscono le sanzioni per gli enti inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793), comportano una violazione dei parametri evocati. Da un lato, infatti, spetta al legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, definire il sistema di sanzioni, naturale deterrente per ogni infrazione degli enti territoriali a tali vincoli. Dall’altro, le misure sono congegnate a un livello minimo, tale da escludere anche il contrasto con il principio di leale collaborazione: nel primo caso difetta un vero e proprio carattere afflittivo, dal momento che la disposizione si limita a stabilire che l’importo sia appostato nel fondo nell’esercizio successivo, mentre, nel secondo, la quantificazione della sanzione risulta contenuta in misura proporzionata a realizzare l’effetto deterrente. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46554; S. 77/2019 - mass. 41953).

Massima n. 47050

I fondi qualificabili come risorse aggiuntive, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., possono essere oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale qualora si tratti di risorse statali non ancora utilizzate. In tal caso, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, possono ricevere nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica. (Precedenti: S. 143/2017 - mass. 40079; S. 207/2011 - mass. 35732).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, commi 796 e 797, lett. a e d, della legge n. 207 del 2024, che, rispettivamente, riducono e cancellano i contributi per investimenti assegnati ai comuni e alle regioni a statuto ordinario dai commi 139 e 134 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018. Le disposizioni impugnate intervengono su risorse statali aggiuntive ancora non utilizzate, determinandone una rimodulazione nel contesto di scelte allocative inserite in una manovra di finanza pubblica; ciò anche in ragione del collegamento con il meccanismo ivi previsto che consente agli enti territoriali in avanzo di amministrazione di utilizzare il contributo alla finanza pubblica per finanziare investimenti. Se, per il comparto degli enti locali – la maggioranza dei quali presenta avanzi di amministrazione – la riduzione dei trasferimenti trova quindi compensazione, nel periodo considerato, dalla destinazione del contributo alla spesa di investimento, ciò non accade, in particolare, per le regioni in disavanzo. Tuttavia, essendo l’operatività dei definanziamenti alle regioni differita al 2027, il pregiudizio alla perequazione infrastrutturale potrà essere evitato dal legislatore dando seguito alla sollecitazione a intervenire, nelle annualità successive a quella in corso, per una modulazione meno rigida dell’alternativa sulla utilizzazione del contributo, nel senso di consentire anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 792 e 793, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), promosse, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 796 e 797, lettere a) e d), della legge n. 207 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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