Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2024
Corte cost., sent. 23 aprile 2024, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2024
- Data di deposito
- 23 aprile 2024
- Data di decisione
- 7 marzo 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 257, secondo periodo, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 46105
Secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge, requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già appartenenti a quelli riconducibili alla previsione interpretata. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45903; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 314/2013 - mass. 37567).
Massima n. 46106
La retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. (Precedenti: S. 104/2022 - mass. 44724; S. 70/2020 - mass. 43257; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 108/2019 - mass. 42261). Anche una norma innovativa può avere carattere retroattivo in quanto, nonostante il divieto di retroattività della legge costituisca fondamentale valore di civiltà giuridica dell’ordinamento, esso, in forza dell’art. 25 Cost., riceve tutela privilegiata esclusivamente in materia penale. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 132/2016 - mass. 38900; S. 170/2013 - mass. 42263; S. 264/2012; S. 78/2012).Costante giurisprudenza costituzionale, convergente con quella elaborata dalla Corte EDU, richiede di valutare, in ordine all’uso distorto del potere legislativo, la condizione che lo Stato o l’amministrazione pubblica siano parti di un processo già radicato, il cui esito possa essere influenzato da norme retroattive. (Precedenti: S. 4/2024 - mass. 45974; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 260/2015 - mass. 38662; S. 303/2011 - mass. 35926).
Massima n. 46107
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, così definendo un assetto destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso. Sebbene il giudizio principale sia stato introdotto solo successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione censurata, il rimettente ha fatto solamente un mero accenno alla possibile pendenza di altri giudizi aventi a oggetto la determinazione della misura degli indennizzi in parola, invece di illustrare l’argomento con maggiore ampiezza.
Massima n. 46108
Il principio della tutela dell’affidamento costituisce ricaduta e declinazione “soggettiva” del principio di certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 267/20147 - mass. 40422; S. 154/2017 - mass. 41803; S. 16/2017 - mass. 39245). Il grado di meritevolezza dell’affidamento può influenzare il risultato dell’operazione di bilanciamento con gli interessi antagonisti pure costituzionalmente protetti. (Precedente: S. 108/2016 - mass. 38864). Il principio di tutela dell’affidamento non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche in relazione a diritti soggettivi perfetti. Ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 145/2022 - mass. 44840; S. 54/2019 - mass. 41865). L’affidamento non è tutelato in termini assoluti e inderogabili, bensì sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, da operarsi facendo riferimento ad alcuni parametri già identificati con chiarezza. In primo luogo, va considerato il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e, poi, travolta dall’intervento retroattivo. Viene in rilievo, poi, la prevedibilità della modifica retroattiva, cosicché viene tutelato solo l’affidamento generato da una situazione normativa sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento, di modo che la modifica intervenuta con effetto retroattivo giunga del tutto inaspettata. Ancora, interessi pubblici sopravvenuti possono comunque esigere interventi normativi che incidano su posizioni consolidate, purché nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi perseguiti. La valutazione, infine, deve essere sempre condotta tenendo in debita considerazione le circostanze di fatto e di contesto entro cui l’intervento legislativo è maturato; in particolare, pertiene al prudente apprezzamento del legislatore la possibilità di modificare l’assetto di rapporti già definiti da precedenti leggi, quando risulti in concreto che queste ultime abbiano prodotto risultati non rispondenti a criteri di equità. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 149/2017 - mass. 39990; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 56/1989; O. 432/1989).
Massima n. 46109
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui prevede l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente d.l. n. 400 del 1993, come conv. L’affidamento generatosi in capo agli artefici di opere abusive su aree demaniali illegittimamente occupate, declinato nell’aspettativa di continuare a pagare gli stessi indennizzi previsti per condotte oggettivamente meno gravi, è stato legittimamente sacrificato dal legislatore, il quale, con la disposizione censurata, ha eliminato un’evidente sperequazione, superando la previa assenza di distinzione tra l’occupazione “mera” di aree demaniali marittime e l’occupazione “aggravata” dalla trasformazione irreversibile e non assentita delle medesime superfici – così differenziando posizioni caratterizzate da un’oggettiva diversa gravità delle condotte e consentendo di calibrare gli indennizzi dovuti e di evitare risultati iniqui. Inoltre, la modifica intervenuta, pur avendo efficacia innovativa e retroattiva non può neppure considerarsi assolutamente imprevedibile: il criterio di computo degli indennizzi utilizzato in precedenza, legato al parametro dei canoni di concessione, era già interessato da una precisa linea evolutiva caratterizzata dalla tendenza alla variazione in aumento, proprio con riferimento al demanio marittimo. Infine, la scelta del legislatore non può considerarsi neppure sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, dal momento che la tendenza all’aumento dei canoni demaniali – e, di conseguenza, dei relativi indennizzi per le occupazioni illegittime delle aree – segue una direttrice conforme agli artt. 3 e 97 Cost., volta a consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate e a rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli di mercato pagati in favore di locatori privati. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45025; S. 210/2021 - mass. 44268; S. 49/2021 - mass. 43677; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 29/2017 - mass. 39579; S. 302/2010 - mass. 34976; S. 56/1989; O. 432/1989).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze