Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2024

Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2024
Data di deposito
19 dicembre 2024
Data di decisione
17 giugno 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:209

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46550

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la motivazione sulla non manifesta infondatezza deve contenere, a pena di inammissibilità della questione, le ragioni per le quali ciascuno dei parametri evocati risulterebbe violato dalla disciplina censurata.(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per motivazione apodittica sui parametri, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, CEDU e all’art. 14, primo paragrafo, PIDCP – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rimettente evoca cumulativamente i parametri, quali «referenti costituzionali e sovranazionali della disciplina» censurata, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni di contrasto con ciascuno di essi).

Massima n. 46551

Le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 179/2024 - mass. 46473, 46474, 46475; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).Un’incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima res iudicanda, un’attività pregiudicante, e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una sede pregiudicata dalla propria precedente attività.Ai fini dell’incompatibilità del giudice è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: le valutazioni devono cadere sulla medesima res iudicanda; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione; tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria; infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GIP presso il Tribunale di Siena in riferimento all’art. 111 Cost. – dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il GIP, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato. Il rigetto della richiesta di decreto penale per non congruità della pena presuppone da parte del GIP una valutazione di fondatezza dell’ipotesi accusatoria e costituisce pertanto attività “pregiudicante” ai fini della incompatibilità; al contrario, a seguito di una nuova richiesta del pubblico ministero che si limiti a modificare la pena, il GIP è chiamato solo a verificare se la nuova determinazione della sanzione risulti adeguata rispetto alla gravità di un fatto di reato, che è stato già compiutamente apprezzato e valutato nella precedente attività decisoria. Non vi è dunque, nella situazione in esame, quella duplicazione di valutazioni sulla medesima regiudicanda richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per la sussistenza di una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà e imparzialità del giudice).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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