Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2024
Corte cost., sent. 7 novembre 2024, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2024
- Data di deposito
- 7 novembre 2024
- Data di decisione
- 25 settembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 1, comma 178, lett. i), legge n. 178 del 30 dicembre 2020
- legge n. 162 del 13 novembre 2023
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 9, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 12, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 13, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 15, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 14, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 22, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
- art. 11, decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46604
Rientra nell’ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, quale prefigurato nell’art. 119 Cost., la distinzione tra risorse destinate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni e agli enti locali (quarto comma) – le quali non sono suscettibili di alcun vincolo di destinazione – e le risorse aggiuntive la cui finalità è sostenere interventi di natura diversa, connessi a obiettivi di natura strutturale rivolti al riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è demandata a progetti specifici (quinto comma). (Precedenti: S. 71/2023 – mass. 45470; S. 40/2022 – mass. 44669).Ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 119, quinto comma, Cost., che consente finanziamenti statali per progetti specifici, gli interventi che: a) operano in aggiunta rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all’ente territoriale; b) sono riferiti a finalità non ordinarie di perequazione e garanzia indicate dalla norma costituzionale, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; c) non sono rivolti alla generalità degli enti territoriali, bensì ad alcuni tra essi o a distinte categorie di questi ultimi. (Precedenti: S. 63/2024 – mass. 46090; S. 71/2023 – mass. 45470; S. 70/2023 – mass. 45562; S. 40/ 2022).Le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) afferiscono direttamente all’art. 119, quinto comma, Cost., con la conseguenza che la relativa competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti: S. 123/2022 – mass. 44990; S. 187/2021 – mass. 44199).Nello spirito del principio di leale collaborazione la fisiologica dialettica tra le parti si traduce, in concreto, in doveri e aspettative – di informazione, di previsione di strumenti di raccordo e di comportamenti realmente collaborativi, corretti e non ostruzionistici, in definitiva, appunto, leali – che non possono che essere reciproci. (Precedenti: S. 87/2024 - mass. 46096; S. 217/2020).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lett. i, della legge n. 178 del 2020, stabilendo, alla lett. d, che l’Accordo per la coesione – che sostituisce i precedenti Patti di sviluppo e coesione, PSC – venga stipulato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Presidente della regione interessata «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione». Sussistono i presupposti per ritenere che gli interventi in parola ricadano nell’ambito applicativo dell’art. 119, quinto comma, Cost., facendo, peraltro, sia l’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 88 del 2011 – riferito, in generale, al FSC – sia l’art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 – che stanzia le risorse per l’alimentazione del FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 – ad esso riferimento. Rispetto alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., va osservato che il citato inciso non implica, né dal punto di vista letterale né sistematico, preclusioni o vincoli di rigida consequenzialità tra la verifica della conclusione dei progetti di cui ai precedenti cicli di programmazione e quelli oggetto del nuovo Accordo per la coesione; al contrario, nell’ambito del modulo procedimentale di natura pattizia finalizzato alla stipula dell’Accordo per la coesione, risponde al canone di buona amministrazione un adempimento istruttorio nel corso del quale è operata una ricognizione dei progetti in essere, al fine di verificare la fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro. Ciò non determina il venir meno del reciproco impegno delle parti al raggiungimento di una soluzione condivisa nello spirito del principio di leale collaborazione).
Massima n. 46605
È dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto priva di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa, dalla Regione Campania in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lett. i), della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del FSC, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento urgente di titolarità di altra amministrazione. La censura relativa all’asserita violazione dei principi dell’equilibrio di bilancio risulta priva di adeguata motivazione.
Massima n. 46606
La disciplina delle politiche di coesione e del riparto del FSC rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, quinto comma, Cost.; spetta, pertanto, anche in relazione al FSC, al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato ad assicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 189/2015 - mass. 38544).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa, dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lett. i, della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del FSC, assegnate per un intervento, a seguito della stipula dell’Accordo per la coesione, e non ancora utilizzate possono essere riassegnate per un intervento urgente di titolarità di altra amministrazione. La disposizione impugnata, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui agli artt. 117, secondo comma, lett. e, e 119, quinto comma, Cost., interpretata nel senso che il definanziamento possa avere ad oggetto solo risorse rispetto alle quali non sia ancora intervenuto alcun impegno di spesa da parte della regione non lede i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione. La regione, peraltro, è sentita prima di disporre la riassegnazione, per valutare se il ritardo non sia imputabile a sue carenze, e può rinegoziare il cronoprogramma contenuto nel detto Accordo, previa dimostrazione dell’impossibilità di rispettarlo per circostanze non imputabili a sé).
Massima n. 46607
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’artt. 3, 5 e 97 Cost., l’art. 2, comma 4, del d.l. n. 124 del 2023, come conv., nella parte in cui, nello stabilire che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dall’Accordo per la coesione, determina il definanziamento automatico dell’intervento, con riassegnazione delle risorse ad altra amministrazione secondo criteri di premialità, non prevede che sia sentita l’amministrazione titolare dell’intervento definanziato. La disposizione impugnata dalla Regione Campania comprime in termini irragionevoli la sua autonomia nell’esercizio della potestà di programmazione ed esecuzione dei progetti afferenti al FSC dal momento che non attribuisce rilievo all’eventualità che il ritardo sia imputabile a fattori ad essa estranei né le assicura la possibilità di essere sentita in un momento precedente al definanziamento. Ciò, inoltre, differenzia in modo irragionevole le conseguenze del mancato rispetto del cronoprogramma, a seconda che si riferiscano al mancato utilizzo delle risorse ovvero al rispetto del cronoprogramma dei pagamenti e non risponde a un canone di buona amministrazione, intervenendo il definanziamento automatico in una fase in cui il progetto è in corso di realizzazione, con il rischio di dispendio di risorse già impiegate.
Massima n. 46608
La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata formalmente dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. (Precedenti: S. 68/2024 - mass. 46157; O. 154/2024 - mass. 46365; O. 20/2024 - mass. 45960).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, come conv., che definisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, istituita, in sostituzione delle otto ZES esistenti, a partire dal 1° gennaio 2024. La ricorrente ha rinunciato parzialmente al ricorso in considerazione dell’interesse pubblico alla ripresa delle attività funzionali al supporto dei comparti produttivi interessati, per effetto della nomina, avvenuta con d.P.C.m. 6 agosto 2024, del coordinatore della Struttura di missione ZES).
Massima n. 46609
Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. (Precedenti: S. 153/2024; S. 82/2024; S. 57/2023 - mass. 44774; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 22 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, che disciplinano, rispettivamente, gli organi di governo della ZES unica, il Piano strategico che attiene alle sue attività e funzioni e gli utilizzati da detti organi, in particolare dalla Struttura di missione per la ZES, quali lo sportello unico digitale, il procedimento unico e l’autorizzazione unica. A fronte della prospettata lesione delle attribuzioni nelle competenze legislative relative al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e al sostegno all’innovazione per i settori produttivi, senza salvaguardia del principio di leale collaborazione, che sarebbe dovuta all’accentramento della governance della ZES unica, il ricorso omette di affrontare le ragioni del contrasto della gran parte delle disposizioni impugnate con i riferiti parametri, risultando i motivi di ricorso privi di adeguate argomentazioni; lo stesso formula, inoltre, in modo assertivo le censure relative all’istituzione della ZES unica senza chiarire in che modo la sostituzione delle precedenti ZES si ripercuota sulle dette competenze legislative regionali. Nemmeno i motivi di ricorso che si appuntano su specifiche disposizioni sono sufficienti a emendare tali carenze essendo argomenti ancillari a sostegno dell’illegittimità costituzionale complessiva del disegno istitutivo della nuova ZES unica: tale assertività emerge chiaramente laddove la Regione non chiarisce se quest’ultima debba essere rimossa tramite la caducazione delle disposizioni ovvero mediante la previsione di raccordi collaborativi, tuttavia non indicati. Le argomentazioni, infine, risultano del tutto prive di un’adeguata ricostruzione del quadro normativo oggetto di impugnazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, nella parte in cui non prevede che il definanziamento di cui al primo periodo sia disposto sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promossa, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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