Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/2024
Corte cost., ord. 2 agosto 2024, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/2024
- Data di deposito
- 2 agosto 2024
- Data di decisione
- 18 giugno 2024
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:159
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 11, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 14, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 41-quinquies, comma 8, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 41-quinquies, comma 9, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 17, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- atto d'intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 46371
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’art. 41-quinques, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, al d.m. n. 1444 del 1968, nonché all’intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009, agli artt. 3, 9 e 97 Cost., all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali – degli artt. 9, 11 e 14 della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che prevedono che le pratiche edilizie inoltrate e protocollate ai sensi della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 presso gli sportelli unici per l’edilizia dei comuni pugliesi, prima della data del 29 luglio 2022, sono istruite e concluse secondo le prescrizioni della medesima legge e che differiscono alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata il termine del 30 giugno, in precedenza stabilito per il recupero volumetrico degli edifici e per il recupero abitativo dei sottotetti. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate senza che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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