Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/2024

Corte cost., ord. 2 agosto 2024, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
156/2024
Data di deposito
2 agosto 2024
Data di decisione
18 giugno 2024
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 6, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
  • art. 2, comma 8, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46366

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e al d.m. n. 1444 del 1968, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942 e agli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione e, ancora, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009, all’art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, e all’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, – dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che, nell’ambito della promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, affida ai comuni l’individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta il procedimento di adozione di un’apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell’atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l’ipotesi in cui questo non sia assunto. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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