Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2024
Corte cost., ord. 2 agosto 2024, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2024
- Data di deposito
- 2 agosto 2024
- Data di decisione
- 18 giugno 2024
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 2, comma 5, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 2, comma 6, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
- art. 2, comma 8, legge della Regione Puglia n. 20 del 12 agosto 2022
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 41-quinquies, comma 8, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 41-quinquies, comma 9, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 11, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 5, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
- art. 117, comma 1, Costituzione
- atto d'intesa tra Stato e Regioni del 1° aprile 2009
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
Massime
Massima n. 46366
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, e al d.m. n. 1444 del 1968, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942 e agli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia, agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione e, ancora, all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, all’intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009, all’art. 11 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, e all’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, – dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022, che, nell’ambito della promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, affida ai comuni l’individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta il procedimento di adozione di un’apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell’atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l’ipotesi in cui questo non sia assunto. La rinuncia al ricorso è motivata dal venir meno dell’interesse a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste abbiano trovato applicazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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