Corte costituzionale

Sentenza n. 193/2023

Corte cost., sent. 27 ottobre 2023, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/2023
Data di deposito
27 ottobre 2023
Data di decisione
21 giugno 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 6, legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. c), legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, comma 1, primo periodo, legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 6, comma 2, lett. c), legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. a), legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. b), legge n. 106 del 15 luglio 2022
  • art. 7, legge n. 106 del 15 luglio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45800

La competenza legislativa esclusiva dello Stato non può assumere le caratteristiche di un titolo “trasversale” in grado di legittimare qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente dalle specifiche funzioni che ad un determinato ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle materie di competenza legislativa cui tali funzioni afferiscano. ( Precedente: S. 270/2005 - mass. 29524 ).

Massima n. 45801

Le disposizioni riconducibili alla materia di legislazione concorrente legittimano lo Stato a stabilire i principi fondamentali, secondo quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost., o a intervenire per effetto della chiamata in sussidiarietà. In quest’ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l’esercizio unitario e, quindi, la maggiore omogeneità dell’intervento pubblico in materia, sia conforme alle regole sostanziali e procedurali che devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. ( Precedenti: S. 6/2004 - mass 28191; S. 303/2003 - mass 28036 ). Per quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, lo strumento dell’intesa tra lo Stato e le regioni è la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima. ( Precedenti: S. 179/2022 - mass 45069; S. 6/2023 - mass 45275; S. 179/2022 - mass 45069; S. 114/2022 - mass. 44891 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost., l’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza. La norma impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, dopo aver sancito l’istituzione presso il Ministero della cultura dell’Osservatorio dello spettacolo demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione della sua composizione e delle sue modalità di funzionamento, nonché delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, interviene in una materia affidata alla potestà legislativa concorrente, che prevede, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell’intesa in luogo del parere. Né può sostenersi che la disciplina dell’Osservatorio statale sia da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g , Cost., in quanto il contenuto dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione impugnata è molto ampio e incide anche su profili funzionali che, lungi dal potersi ricondurre alla mera disciplina organizzativa di un ufficio statale, hanno un inevitabile impatto sulle competenze delle regioni in materia di spettacolo). ( Precedente: S. 255/2004 - mass 28672 ).

Massima n. 45802

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. c ), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni. La disposizione impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, disciplinando l’assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, si pone in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Resta comunque ferma - al fine di non vanificare la ratio di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall’art. 6 della legge n. 106 del 2022 - l’esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l’intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell’Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura. ( Precedenti: S. 293/2012 - mass 36796; S. 22/2012 - mass 36072; S. 95/2008 - mass 32262; S. 387/2007 - mass 31824; S. 387/2007 - mass 31824 ).

Massima n. 45803

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 118, primo e secondo comma , Cost., dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La questione promossa è del tutto sprovvista di motivazione.

Massima n. 45804

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse in via cautelativa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 6, comma 2, lett. c ), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Benché le ricorrenti temano che il decreto ministeriale indicato possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali, come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata esso è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali, potendo solo disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all’interno del Sistema nazionale a rete. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. ( Precedente: S. 255/2004 – mass 28672 ).

Massima n. 45805

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 14), e 8, dello statuto speciale e all’art. 3 Cost. – dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La previsione per cui le regioni «concorrono» all’attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell’art. 1 della legge n. 175 del 2017, si pone in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell’adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. In questa prospettiva, non può ritenersi lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo “concorrere” con riferimento al ruolo delle regioni nell’attuazione dei principi fondamentali, perché la ratio di questa norma è quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realtà regionali, per una più efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo. Né può ritenersi che la disposizione sia affetta da irragionevolezza per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. ( Precedente: S. 255/2004 - mass 28672 ).

Massima n. 45806

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo – nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La disposizione impugnata non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative da parte dello Stato, poiché le funzioni di cui si tratta – indicate alle successive lett. a ) e b ) – sono e restano nella titolarità delle regioni. Piuttosto, essa si pone come principio fondamentale della materia «promozione e organizzazione di attività culturali» con l’obiettivo di favorire una maggiore omogeneità tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell’intervento pubblico nel settore. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. ( Precedente: S. 255/2004 – mass 28672 ).

Massima n. 45807

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. a ) e b ), della legge n. 106 del 2022, il quale, prevedendo che le regioni intervengano in materia di spettacolo - nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza, promuovono l’istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo (lett. a ) e favoriscono la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni (lett. b ). Le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo per le regioni di affidare agli osservatori regionali le funzioni informative in materia di spettacolo.

Massima n. 45808

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 7 della legge n. 106 del 2022, che disciplina gli osservatori regionali dello spettacolo. La disposizione impugnata non contiene una disciplina completa ed autoapplicativa e non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. Essa, nel definire i principi fondamentali della materia, ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalità e dei criteri che dovranno ispirare tanto l’attività informativa, quanto l’attività di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l’omogeneità e la coerenza dell’attività amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 118, commi primo e secondo, Cost.;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, 120, secondo comma, della Costituzione, nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8), dello statuto speciale e all'art. 3 Cost.;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia- Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettere a) e b), della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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