Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2022

Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2022
Data di deposito
28 gennaio 2022
Data di decisione
1° dicembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014
  • art. 23-ter, comma 1, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 1, comma 471, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 473, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 474, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 44593

La rilevanza delle questioni sollevate in via incidentale persiste allorquando lo ius superveniens non esclude l'applicazione, medio tempore , della normativa censurata, con conseguente assenza della necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo affinché ne sia rinnovato l'esame. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 257/2017 - mass. 40301 ).

Massima n. 44594

La Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l'ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'interpretazione proposta dal rimettente attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale). ( Precedenti: S. 207/2021 - mass. 44264; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568 ).

Massima n. 44595

Le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poiché il servizio da essi prestato non ricade nell'ambito di un'attività professionale svolta in via esclusiva; né i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono assimilabili a una vera e propria retribuzione, consistendo in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 Cost., e la cui misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice. Pertanto, le due diverse posizioni non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i giudici tributari è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. ( Precedente: O. 272/1999 - mass. 24882 ).

Massima n. 44596

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l'art. 10, all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; n. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 ).

Massima n. 44597

Il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all'efficiente organizzazione dell'amministrazione. ( Precedenti: S. 96/2016 - mass. 38843; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 304/2013 - mass. 37538; S. 273/1997 - mass. 23456; O. 263/2002 - mass. 27086, O. 368/1999 - mass. 24972; O. 205 del 1998 - mass. 23963 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», e dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione ‒ per l'art. 10 ‒ all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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