Corte costituzionale

Sentenza n. 248/2022

Corte cost., sent. 9 dicembre 2022, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/2022
Data di deposito
9 dicembre 2022
Data di decisione
19 ottobre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 60, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021
  • art. 37, comma 8, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 13, comma 61, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021
  • art. 28, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 18 gennaio 2021
  • art. 39, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021
  • art. 41, comma 1, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 29 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 45202

L'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico merita una tutela primaria e assoluta: le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - adottate per garantirne la salvaguardia, nell'esercizio della competenza attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.- si applicano uniformemente, e pertanto s'impongono al legislatore regionale, in quanto norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, che hanno la capacità di limitare la potestà legislativa anche delle regioni ad autonomia speciale. ( Precedenti: S. 101/2021 - mass. 43849; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 178/2018 - mass. 40194; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 367/2007 - mass. 31778 ). La competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende solo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali. ( Precedenti: S. 178/2018 - mass. 40197; S. 51/2006 - mass. 30179 ). A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 63 del 2008, gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali hanno imposto la pianificazione congiunta, frutto della collaborazione fra Ministero e regioni, in relazione alla tutela di alcuni beni paesaggistici; tale obbligo di pianificazione congiunta, nelle ipotesi previste dall'art. 135, comma 1, secondo periodo, cod. beni culturali, interessa anche la Regione autonoma Sardegna. ( Precedenti: S. 257/2021 - mass. 44381; S. 308/2013 - mass. 37550 ).

Massima n. 45203

In mancanza di deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Esse sono infatti dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44566; S. 101/2021 - mass. 43851 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s , in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., e all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che aggiunge il comma 8- bis all'art. 37 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell'adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, i comuni possono rilasciare, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite nello stesso comma 60, il permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria. La prevista possibilità non ha quale effetto la deroga ai termini per l'adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel cod. beni culturali e nelle NTA del piano paesaggistico, essendo, peraltro, la stessa disposizione impugnata a subordinare la possibilità di concedere i suddetti titoli edilizi alla sussistenza di «tutti gli altri presupposti di legge»).

Massima n. 45204

Il ricorso in via principale deve contenere una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43697; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 32/2017 - mass. 39457 ). L'andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus , determinando l'inammissibilità dell'impugnazione. ( Precedente: S. 176/2021 - mass. 44087 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione e contraddittoria illustrazione delle ragioni dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge n. 14 del 2006, e secondo, lett. s , in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 61, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, nel modificare l'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico. L'esame del merito è precluso dalla carenza di motivazione di talune censure e dai profili di contraddittorietà che caratterizzano l'illustrazione delle ragioni dell'impugnativa).

Massima n. 45205

Ove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio deve avvenire attraverso l'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale. Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite l'evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. Tali elementi vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. ( Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 174/2020 - mass. 43053; S. 130/2020 - mass. 43488; S. 43/2020 - mass. 42976; S. 153/2019 - mass. 42414; S. 109/2018 - mass. 41114; S. 52/2017 - mass. 39350; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 288/2013 - mass. 37485 ).

Massima n. 45206

Il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. D'altro canto, l'utilità che fonda l'interesse all'impugnazione attiene al corretto inquadramento delle competenze legislative. ( Precedenti: S. 21/2022 - mass. 44452; S. 257/2021 - mass. 44380; S. 101/2021 - mass. 43847; S. 178/2018 - mass. 40195 ).

Massima n. 45207

Sono dichiarate non fondate, per inconferenza dei parametri costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. d ) e h ), Cost. - dell'art. 39, comma 1, lett. b ), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che modifica l'art. 41 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1998, introducendo il comma 1- bis , secondo cui i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce. Le disposizioni impugnate si inseriscono nella trama della legge regionale sull'attività venatoria, incidendo, in accordo con la disciplina statale di settore, l'ambito materiale - di competenza regionale ex art. 3, lett. i ), dello statuto speciale - della caccia. Esse non estendono il proprio ambito di operatività oltre aspetti attinenti all'uso degli strumenti utili all'esercizio dell'attività venatoria, così evitando di invadere la competenza generale dello Stato sull'utilizzo delle armi da fuoco. Né può ritenersi che venga alterato il punto di equilibrio fissato a livello statale, o che siano stati creati pericoli per l'ordine e la sicurezza, atteso che il contenuto delle previsioni regionali è conforme alle norme statali, in particolare all'art. 13 della legge n. 157 del 1992. ( Precedenti: S. 9/2016 - mass. 38701 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 61, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e secondo, lettera s), in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), 5 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 60, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), in relazione agli artt. 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, 5 e 120 Cost., e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere d) e h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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