Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2022
Corte cost., ord. 17 ottobre 2022, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2022
- Data di deposito
- 17 ottobre 2022
- Data di decisione
- 12 settembre 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:212
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 83, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 52, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 4, patto internazionale dei diritti civili e politici
Massime
Massima n. 45156
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di allegazione di una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione degli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 CEDU, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Prot. addiz. CEDU, dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi. Il ricorso ha omesso di dimostrare se la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie dei parlamentari, non essendovi riferimento alcuno alle ragioni per le quali la richiesta di sottoporsi a un tampone - tra i presupposti per accedere alla certificazione cosiddetta base e, in questo modo, procurarsi il titolo, richiesto dalla delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, per fare ingresso nella sede della Camera - potesse considerarsi onere, da un lato, ingiustificato rispetto alla finalità perseguita di tutela della salute della comunità parlamentare e, dall'altro, sproporzionato in riferimento all'incidenza prodotta sull'esercizio della prerogativa costituzionale relativa al diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non attiene inoltre direttamente alla lesione della sfera di prerogative del singolo parlamentare che possano essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in virtù della pretesa discriminazione subita, dalla ricorrente, rispetto ai parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437) .
Massima n. 45157
Le modalità di espressione del voto in Parlamento sono soggette alla disciplina dei procedimenti parlamentari e alle norme di organizzazione delle Assemblee, così come lo sono, in generale, lo svolgimento dei lavori e, prima ancora, lo stesso accesso alla sede parlamentare, tenendosi comunque in conto che l'autonomia normativa e funzionale delle Camere non può essere interpretata quale affrancamento da qualsiasi forma di controllo esterno. ( Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40994; S. 379/1996 - mass. 22938; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209 ).
Massima n. 45158
Il riscontro di ragioni di inammissibilità dispensa dall'esame di altri aspetti del conflitto di attribuzione, relativi, in particolare, all'esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43798; O. 66/2021 - mass. 43781; O. 275/2019 - mass. 41936 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla deputata Sara Cunial, nei confronti del Parlamento in seduta comune, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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