Corte costituzionale
Ordinanza n. 151/2022
Corte cost., ord. 16 giugno 2022, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 151/2022
- Data di deposito
- 16 giugno 2022
- Data di decisione
- 27 aprile 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:151
Norme oggetto del giudizio
- decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44863
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte, le quali - ove risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, dovendo fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari e di violazioni rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene e non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083 ). Deve escludersi che, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 181/2018 - mass. 40206 ). Nelle ipotesi in cui il singolo parlamentare deduca unicamente violazioni dei Regolamenti della Camera e del Senato e delle relative prassi, operano rimedi interni alle assemblee parlamentari, cui è riservato il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 186/2021 - mass. 44181 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina, nei confronti, complessivamente, del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77, secondo comma, e 94 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, e in particolare del suo art. 7, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti, sulla base dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa. Con i conflitti in esame - indirizzati a contestare prevalentemente il modus operandi del Governo - non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti, in quanto non è ravvisabile in capo a questi ultimi una posizione che sia, se non propriamente contrapposta, quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. Quand'anche le lamentate lesioni fossero riconducibili alla sfera di attribuzioni del singolo parlamentare, mancherebbe, sotto il profilo oggettivo, il carattere manifesto ed evidente della violazione, atteso che dalla ricostruzione dell' iter legislativo ricavabile dai lavori parlamentari risulta che i ricorrenti hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari. Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, con riferimento al Governo, deve escludersi che, in un conflitto, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, mentre per gli altri soggetti, la prospettazione del ricorrente è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedenti: O. 181/2018 - mass. 40206; O. 277/2017 - mass. 39733 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicati in epigrafe, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Arianna Spessotto, Michele Sodano, Raphael Raduzzi, Alvise Maniero e Stefano Fassina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze