Corte costituzionale
Ordinanza n. 103/2022
Corte cost., ord. 21 aprile 2022, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 103/2022
- Data di deposito
- 21 aprile 2022
- Data di decisione
- 22 marzo 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 40, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 40, comma 2, primo periodo, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 45, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 51, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 44908
La circostanza che la dedotta illegittimità costituzionale di una o più norme costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. ( Precedenti: S. 217/2019 - mass. 42149; S. 239/2018 - mass. 40588; S. 4/2000 - mass. 25090 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, 45, comma l, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro anche del personale non dirigenziale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del relativo status economico-giuridico alla negoziazione collettiva. Il rimettente non si è fatto carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria incidentalità delle questioni, in quanto, pur riconoscendo che l'esame del ricorso si sarebbe esaurito con la decisione richiesta alla Corte costituzionale, si è limitato a trascrivere l'oggetto della domanda dei ricorrenti, senza precisarne la portata, né puntualizzarne il contenuto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo; 45, comma l, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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