Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/2022

Corte cost., ord. 21 aprile 2022, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
103/2022
Data di deposito
21 aprile 2022
Data di decisione
22 marzo 2022
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:103

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44908

La circostanza che la dedotta illegittimità costituzionale di una o più norme costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. ( Precedenti: S. 217/2019 - mass. 42149; S. 239/2018 - mass. 40588; S. 4/2000 - mass. 25090 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, 45, comma l, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro anche del personale non dirigenziale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del relativo status economico-giuridico alla negoziazione collettiva. Il rimettente non si è fatto carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria incidentalità delle questioni, in quanto, pur riconoscendo che l'esame del ricorso si sarebbe esaurito con la decisione richiesta alla Corte costituzionale, si è limitato a trascrivere l'oggetto della domanda dei ricorrenti, senza precisarne la portata, né puntualizzarne il contenuto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; 3, comma 1; 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo; 45, comma l, e 51, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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