Corte costituzionale
Sentenza n. 213/2021
Corte cost., sent. 11 novembre 2021, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/2021
- Data di deposito
- 11 novembre 2021
- Data di decisione
- 19 ottobre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 6, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
- legge n. 27 del 24 aprile 2020
- art. 17-bis, comma 6, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
- art. 13, comma 13, decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020
- legge n. 21 del 26 febbraio 2021
- art. 40-quater, decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021
- legge n. 69 del 21 maggio 2021
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 47, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 77, Costituzione
- art. 47, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 44348
Persiste la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, ratione temporis , della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza - ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale - può essere la Corte costituzionale a valutare il novum normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale. ( Precedenti: S. 125/2018 - mass. 41327; S. 257/2017 - mass. 40301 ).
Massima n. 44349
Allorché un diritto fondamentale trovi protezione, sia in una norma costituzionale sia in una norma della CEDU, vi è una concorrenza di tutele che si traduce in un'integrazione di garanzie. In questa ipotesi, dal momento che in tema di diritti fondamentali il rispetto degli obblighi internazionali può e deve costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa, il rimettente può allegare la norma convenzionale a parametro interposto, evidenziando la portata che in essa assume il diritto fondamentale, del quale è ipotizzata la possibile lesione ad opera della norma interna censurata, e confrontandosi con la relativa giurisprudenza sovranazionale. ( Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44099; S. 25/2019 - mass. 41560; S. 317/2009 - mass. 34148 ).
Massima n. 44350
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. add. CEDU, e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. e dell'art. 17- bis del d.l. n. 34 del 2021, come conv. che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. La rilevanza delle questioni non può che essere circoscritta alle disposizioni in concreto applicabili nei due giudizi principali, relativi a titoli esecutivi formatisi entrambi nel mese di gennaio dell'anno 2021, con la conseguenza che non rileva, in nessuno dei due giudizi, la sospensione dell'esecuzione del rilascio degli immobili prevista nel periodo precedente.
Massima n. 44351
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo. ( Precedenti: S. 185/2021 - mass 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43143 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Savona in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonché all'art. 47 CDFUE, dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv. Il rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto europeo).
Massima n. 44352
Il sindacato costituzionale sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo - circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza -, deve essere limitato alle ipotesi di evidente mancanza degli stessi o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41901; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686 ). Per i decreti-legge a contenuto plurimo, ciò che rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, è il profilo teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante che li ispira. L'urgente necessità del provvedere può, in tal caso, riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti per situazioni straordinarie venutesi a determinare. ( Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 115/2020 - mass. 43527; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 32/2014 - mass. 37669 ; S. 22/2012 - mass. 36070; O. 34 del 2013 - mass. 36949 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trieste in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., volta a far fronte all'emergenza sanitaria determinata dal persistere della pandemia da COVID-19, prorogando il termine di durata della sospensione, e ridelineandone, in senso restrittivo, l'ambito applicativo. La norma censurata, pertanto, si colloca coerentemente in un decreto-legge dal contenuto sin dall'origine eterogeneo sul piano materiale, le cui diverse disposizioni di proroghe di termini sono accomunate dall'indicato scopo, rispetto al quale la norma censurata non può ritenersi totalmente estranea o addirittura intrusa, cioè tale da interrompere ogni nesso tra la situazione di urgenza e necessità e una singola disposizione del decreto-legge, in termini non dissimili dalla correlazione che deve sussistere tra il contenuto del decreto-legge e quello della legge di conversione).
Massima n. 44353
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Mediante la progressiva e differenziata riduzione dell'ambito di applicazione della misura in esame, in simmetria con l'allentamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha realizzato quel non irragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali in rilievo, che è invece mancato nella parallela norma di proroga, nel 2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione del debitore. ( Precedente: S. 128 del 2021 - mass. 43959 ).
Massima n. 44354
L'eccezionalità della situazione determinata dal rapido diffondersi dalla pandemia da COVID-19 ha creato un'inedita condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, che nell'immediato ha chiamato in causa, altresì, la solidarietà economica e sociale a cui ciascuno è tenuto nell'esercizio dei propri diritti. In questa eccezionale situazione, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie, per cui il dovere di solidarietà sociale, nella sua dimensione orizzontale, può anche portare, in circostanze particolari, al temporaneo sacrificio di alcuni - come ad es. i creditori procedenti in executivis - a beneficio di altri maggiormente esposti, selezionati inizialmente sulla base di un criterio a maglie larghe, purché la legittimità di misure siffatte si correli al rispetto della duplice condizione della loro eccezionalità e temporaneità. ( Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 128/2021 - mass. 43961; S. 155/2004 - mass. 28482; S. 310/2003 - mass. 27970 ). Un'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell'individuo. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 276/2020 - mass. 42924 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., sollevate complessivamente dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. L'emergenza pandemica da COVID-19, con la conseguente crisi economico-sociale, costituisce senz'altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l'operatività della misura di sospensione. Né la misura in esame è equiparabile ad un'espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell'effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l'obbligo di provvedere al pagamento dei canoni).
Massima n. 44355
Sebbene l'esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie rientri nell'alveo dell'art. 24 Cost., in quanto essa è fondamentale per una tutela effettiva dei diritti accertati in sede cognitiva, tuttavia, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di azione. ( Precedenti: S. 128/2021 - mass. 43959; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 47/2020 - mass. 42301; O. 3/2020 - mass. 42222 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Le norme censurate non impediscono in via definitiva all'avente diritto al rilascio di promuovere un'azione esecutiva per rientrare in possesso dell'immobile, limitandosi, in presenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevedibile come l'emergenza pandemica, a differire temporaneamente la possibilità di agire in executivis. Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato).
Massima n. 44356
Nell'ordinamento interno è necessario che l'effettività della tutela del diritto dell'esecutante, che deve svolgersi entro un termine ragionevole, come affermato dalla Corte EDU, venga bilanciato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, attesa la valutazione sistematica e non frazionata sulla violazione dei diritti demandata a questa Corte. Nell'ambito della predetta valutazione, il sacrificio di un diritto costituzionale non è irragionevole, nell'ipotesi in cui sia frutto di scelte non prive di una valida ragione giustificativa. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43714; S. 23/2015; S. 170/201 - mass. 37189; S. 264/2012 - mass. 36741 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e 111 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., e dell'art. 40- quater del d.l. n. 41 del 2021, come conv., che hanno ha previsto, rispettivamente al 30 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, la proroga della sospensione delle procedure esecutive per rilascio degli immobili locati. Nella specie lo scopo del differimento della tutela esecutiva del locatore può essere individuato nell'eccezionalità della situazione correlata all'emergenza pandemica da COVID-19).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., nonché all'art. 6 CEDU, all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dell'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonché all'art. 47 CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 42, 47, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 42 Cost. e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, con le ordinanze indicate in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell'art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e dal solo Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all'art. 111 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze