Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2021
Corte cost., sent. 13 gennaio 2021, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2021
- Data di deposito
- 13 gennaio 2021
- Data di decisione
- 17 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 134, comma 1, lett. e-bis), legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 30, comma 4, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 134, comma 2, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 30, comma 5, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 134, comma 2, ter, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 36, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 167, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 34, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 145, comma 2, lett. d), legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 37, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 168, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 38, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 169, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 34, comma 2, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 145, comma 2, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 39, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 170, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 40, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 170-bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 41, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 170-ter, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 44, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 174, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 45, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 181, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 73, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 46, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 182, comma 2, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 51, comma 6, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 196, comma 8, lett. b-bis), legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 53, comma 3, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 200, comma 6, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 54, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 201, comma 2, bis, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 66, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- art. 2, comma 2, bis, legge della Regione Toscana n. 5 del 8 febbraio 2010
- art. 67, comma 2, legge della Regione Toscana n. 69 del 22 novembre 2019
- art. 3, comma 4, bis, legge della Regione Toscana n. 5 del 8 febbraio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 94-bis, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 65, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 32, Costituzione
- decreto ministeriale del 5 luglio 1975
Massime
Massima n. 43163
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 30, commi 1 e 4, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inseriscono rispettivamente nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 la lett. e-bis ), nel comma 1, e il nuovo comma 2- bis , stabilendo che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, compresi nei centri storici, sono soggetti, in alternativa, a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche nel caso in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie. Tali norme regionali sono pienamente conformi al t.u. edilizia, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d'uso nei centri storici anche in assenza di opere.
Massima n. 43164
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30, comma 5, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, introducendo il comma 2- ter nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che per tutti gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, di cui ai precedenti commi 2 e 2- bis - ivi compresi i mutamenti di destinazione d'uso senza opere nei centri storici - si applichi il procedimento stabilito per la SCIA dall'art. 145 della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale non prevede l'obbligo di iniziare i lavori (ovvero, nel caso di mutamenti di destinazione senza opere, di dare effettivo avvio al mutamento d'uso) decorsi trenta giorni dalla segnalazione. L'obbligo di non iniziare i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione stabilito dall'art. 23, comma 1, t.u. edilizia, concorre a caratterizzare indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della "super SCIA", e costituisce pertanto principio fondamentale nella materia del governo del territorio. Né l'art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016, invocato dalla Regione, può essere interpretato nel senso di derogare a tale obbligo, il quale è espressione di un bilanciamento tra gli interessi privati e pubblici coinvolti nella disciplina e che non può essere modificato dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto dalla stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel documento allegato all'intesa del 29 settembre 2015, raggiunta sullo schema del suddetto decreto legislativo, poi approvato. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016 ).
Massima n. 43165
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Il ricorrente non spiega in alcun modo - non valendo a colmare tale lacuna motivazionale l'ampia citazione della sentenza n. 107 del 2017 - quali sarebbero le ambiguità e incertezze derivanti dalla sovrapposizione delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Massima n. 43166
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. La disposizione impugnata si limita a introdurre norme di dettaglio, che non contraddicono i principi fondamentali posti dalla legge statale - in particolari quelli contenuti negli artt. 93, 94 e 94- bis t.u. edilizia - non potendo essere considerato tale, in particolare, l'obbligo di presentare un «doppio esemplare» (art. 93, comma 2, t.u. edilizia). Né la mancata previsione, nella legge statale, della firma del costruttore sul preavviso scritto (art. 93, comma 5, t.u. edilizia) può ragionevolmente essere intesa come un divieto, per la legge regionale, di prevedere un tale adempimento. Quanto, infine, all'omesso riferimento all'iscrizione all'albo del professionista responsabile degli interventi, il divieto di esercitare la professione in assenza di iscrizione all'albo è comunque imposto da altre norme dell'ordinamento statale, certamente applicabili anche ai fini della normativa impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 232 del 2017 e n. 60 del 2017 ). L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016 ).
Massima n. 43167
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d ), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per cui la carente motivazione ha comportato la loro inammissibilità. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
Massima n. 43168
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d ), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per il quale l'insussistenza della violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio ha comportato la loro non fondatezza. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
Massima n. 43169
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente al comma 3. Benché, infatti, lo ius superveniens introdotto con la legge reg. Toscana n. 51 del 2020 abbia modificato l'impugnato comma 3 in modo chiaramente satisfattivo delle censure del ricorrente, la difesa regionale, interpellata a tal proposito in udienza, non è stata in grado di fornire elementi che facciano ritenere che la norma regionale originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione.
Massima n. 43170
Sono dichiarate inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost., dell'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato, che rispettivamente dettano norme sull'autorizzazione relativa a interventi in zone sismiche e sui relativi adempimenti. Il ricorrente si limita a ritenere che la disposizione impugnata si porrebbe in sovrapposizione e in contrasto con la normativa dettata dal t.u. edilizia.
Massima n. 43171
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato, che rispettivamente dettano nome in materia di autorizzazione relativa a interventi in zone sismiche e dei relativi adempimenti. La mancata previsione - da parte della disposizione nella sua versione impugnata, antecedente alla modifica apportata dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020 - di un termine differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (considerati strategici dal legislatore statale) contrasta con una disposizione statale - il comma 2 dell'art. 94 t.u. edilizia - costituente parte integrante del principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli interventi rilevanti in zona sismica, di cui al comma 1 dello stesso art. 94. Quanto al comma 4 impugnato, l'esclusivo riferimento ai mutamenti sostanziali concernenti le «strutture portanti» degli edifici non risulta conforme ai criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall'art. 94- bis , comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza». Anche le linee guida ministeriali nel frattempo adottate confermano che il criterio adottato dal legislatore statale non è semplicemente quello dell'attinenza della variazione progettuale alle sole strutture portanti dell'opera, bensì quello dell'incidenza su una molteplicità di ulteriori parametri rilevanti ai fini della tutela dell'incolumità pubblica in caso di eventi sismici. ( Precedente citato: sentenza n. 264 del 2019 ).
Massima n. 43172
Sono dichiarate inammissibili, per genericità e mancanza dei requisiti minimi di chiarezza e completezza, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lett. a ), 4 e 5, che dettano norme in materia di deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Il ricorso non indica in alcun modo sotto quali specifici profili la disposizione impugnata risulti contrastare con le norme del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem a sostegno della censura relativa all'art. 36 della medesima legge regionale.
Massima n. 43173
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l'art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2- bis , il quale richiama il successivo art. 169, come modificato dall'appena esaminato art. 38 della stessa legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale disciplina gli interventi di minore rilevanza in zone sismiche. Le censure formulate sono meramente ancillari a quelle formulate nei confronti dell'art. 38 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, dichiarate inammissibili.
Massima n. 43174
Sono dichiarate inammissibili, per difetto assoluto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dedicato alle modalità di svolgimento delle verifiche, da parte della struttura regionale, relativamente ai progetti soggetti a deposito per gli interventi di minore rilevanza in zone a rischio simsico. Il ricorso non chiarisce in alcun modo in che cosa consista il lamentato contrasto tra la disposizione regionale - che disciplina un procedimento - e la norma statale invocata quale parametro interposto, che fissa i criteri sostanziali per la definizione degli interventi indicati.
Massima n. 43175
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170- bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina il procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico, gli interventi strutturali privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94- bis , comma 1, lett. c ), t.u. edilizia, così come elencati dal regolamento di cui all'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Nelle more del giudizio, l'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020 ha modificato l'indicato art. 181, per cui ora i regolamenti ivi disciplinati individuano, tra l'altro, gli interventi privi di rilevanza indicati nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94- bis , comma 2, t.u. edilizia. Lo ius superveniens ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali, e dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che tali regolamenti non sono stati mai adottati, e che la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la versione impugnata dell'art. 181, ora modificata in senso satisfattivo per il ricorrente, non ha mai trovato applicazione.
Massima n. 43176
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170- bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, secondo cui gli interventi strutturali in zone sismiche privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità non sono assoggettati a controllo. Le censure si caratterizzano per la loro assoluta genericità.
Massima n. 43177
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170- bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, secondo cui gli interventi strutturali in zone sismiche privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità non sono assoggettati a controllo. È vero, infatti, che l'art. 94- bis , comma 5, t.u. edilizia, assunto come parametro interposto espressivo di un principio fondamentale nella materia del governo del territorio, stabilisce soltanto che le Regioni "possono" istituire controlli, anche con modalità a campione, rispetto agli interventi "di minore rilevanza" e "privi di rilevanza" per la pubblica incolumità; tuttavia, la radicale esclusione, da parte della disposizione regionale impugnata, dei controlli indicati, finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità di verifica da parte dell'amministrazione della conformità degli interventi al progetto, offrendo carta bianca al privato che intenda illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità - in linea di principio - dei controlli medesimi.
Massima n. 43178
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce l'art. 170- ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina le varianti non sostanziali al progetto realizzate in corso d'opera. Dal momento che l'unico plausibile motivo di contrasto tra la disposizione impugnata e quella individuata come parametro interposto consiste nel rinvio, operato dal nuovo art. 170- ter , all'art. 181 della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 - non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione del suddetto art. 181, esso non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata, per cui si deve ritenere che la modifica dello stesso art. 181, operata dall'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, abbia effetto satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente.
Massima n. 43179
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato, che, in tema di realizzazione dei lavori rispetto a opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico, disciplinano gli obblighi di trasmissione documentale in capo al direttore dei lavori. Le censure formulate in riferimento ai parametri evocati sono caratterizzate da assoluta genericità.
Massima n. 43180
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato. Il nuovo comma 4, disponendo l'obbligo di trasmissione, da parte del direttore dei lavori, della sola «relazione di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2011», omette di precisare che l'obbligo si deve estendere anche ai documenti e informazioni che l'art. 65, comma 6, t.u. edilizia - evocato come parametro interposto in materia di del governo territorio - elenca alle lett. da a ) a c ), disponendo il loro deposito quali allegati alla relazione stessa, senza che tale omissione sia sanata dal successivo comma 5, il quale fornisce un'indicazione incompleta della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale. ( Precedente citato: sentenza n. 232 del 2017 ).
Massima n. 43181
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l' art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 - limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lett. d ), e ), f ), g ) e i ) - che disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. Il testo dell'indicato art. 181 è stato nuovamente emendato dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020, che contiene ora l'espressa indicazione del necessario rispetto, da parte dell'emanando regolamento regionale, delle indicazioni contenute nelle linee guida medesime adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 94- bis , comma 2, t.u. edilizia. Tale ius superveniens ha certamente carattere satisfattivo delle doglianze statali; di talché, non essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione dell'art. 181, la disposizione regionale non ha trovato attuazione nella formulazione impugnata.
Massima n. 43182
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale, al comma 1, detta in via transitoria l'applicabilità della nuova disciplina statale per gli interventi in zona sismica di cui all'art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. Le censure appaiono caratterizzate da assoluta genericità.
Massima n. 43183
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che regola in via transitoria l'applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi in zona sismica di cui all'art. 94- bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo modo, la norma impugnata dal Governo ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l'immediata entrata in vigore di norme statali contenenti (nuovi) principi fondamentali delle materie della protezione civile e del governo del territorio, ricorrendo all'inserimento di norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire. Una tale facoltà di graduazione dell'immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente - peraltro in difformità dal principio generale tempus regit actum , che impone alle pubbliche amministrazioni di tener conto, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, anche delle norme sopravvenute nel corso del procedimento - esorbita dalle competenze regionali.
Massima n. 43184
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell'art. 182 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina la procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell'accertamento di conformità di cui all'art. 209 della stessa legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio della "doppia conformità" degli interventi oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria. Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 182 deriva infatti una situazione di incertezza, per il destinatario della norma, se la conformità alla normativa tecnica debba intendersi quale "doppia conformità" - tanto al momento della realizzazione dell'intervento, quanto a quello della presentazione della domanda - come inderogabilmente richiesto dalla legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della presentazione della domanda; né essa può ritenersi eliminata dalla norma generale di cui all'art. 209 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede espressamente la doppia conformità, costituendo la disposizione di cui all'art. 182 lex specialis rispetto al successivo art. 209. La regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 101 del 2013 ).
Massima n. 43185
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la lett. b-bis ) nell'art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Non sussiste la violazione dell'art. 31 t.u. edilizia - invocato quale parametro interposto, che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione - perché esso si riferisce soltanto a interventi che realizzano un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Massima n. 43186
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. degli artt. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il primo che inserisce il comma 6- bis nell'art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale detta la disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, e il secondo che inserisce il comma 2- bis nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, prevedendo che il Comune ordini la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile entro il termine massimo di sei mesi. Non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale (l'art. 31 t.u. edilizia che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione), perché esso si riferisce soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Massima n. 43187
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2- bis nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, con specifico riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b ), la quale consente che, per il tramite degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa far transitare - mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "ordinaria" - l'unità immobiliare (cui il sottotetto accede) alla categoria funzionale "residenziale", precisando che ciò non possa avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il permesso di costruire o la "super SCIA", secondo quanto stabilito dal t.u. edilizia. La Regione ha fatto uso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, t.u. edilizia, per cui, in assenza di alterazioni dell'edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione "pesante", essa non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal t.u. edilizia.
Massima n. 43188
Sono dichiarate inammissibili, per oscurità della censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nonché - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4- bis dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla medesima legge regionale non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali. Dalla disposizione impugnata si evince inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa regolamentare del d.m. 5 luglio 1975, evocati a parametro interposto, devono preesistere all'intervento di recupero, senza che l'apporto di superficie scaturente dall'intervento stesso comporti l'acquisizione dell'abitabilità delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio lamentati dal ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dall'art. 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma 2, e 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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