Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2020
Corte cost., sent. 27 luglio 2020, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2020
- Data di deposito
- 27 luglio 2020
- Data di decisione
- 8 luglio 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 8, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1, comma 8, bis, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- legge n. 130 del 16 novembre 2018
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1, comma 7, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1-ter, comma 1, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 1-bis, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
- art. 4-bis, decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 42591
Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 8 e 8- bis, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito. Entrambe le disposizioni censurate definiscono i compiti che il commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi) ha svolto dando impulso alla procedura negoziata senza pubblicazione e agli espropri, attività contestata innanzi ai rimettenti.
Massima n. 42592
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di giurisdizione dei rimettenti, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8- bis , e 1- ter , comma 1, del d.l. n. 109 del 2018. I giudici a quibus hanno individuato nell'art. 10 del d.l. censurato il fondamento della propria giurisdizione, posto che tale norma devolve al giudice amministrativo, ed in particolare al TAR ligure, tutte le controversie relative agli atti adottati dal commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Tanto basta per ritenere non priva di plausibilità la motivazione dei rimettenti, considerato che i giudizi principali hanno tutti per oggetto atti dell'organo commissariale. L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti processuali di instaurazione del giudizio principale spetta al rimettente, purché quest'ultimo ne offra una motivazione non implausibile. ( Precedente citato: sentenza n. 128 del 2019 ).
Massima n. 42593
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8- bis , e 1- ter , comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni concernenti la posizione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI), perché quest'ultimo sarebbe stato privo di legittimazione attiva nei giudizi principali. I rimettenti, nell'esercizio di una prerogativa che è propria del giudice a quo, e che non compete alla Corte costituzionale sindacare, se non ove essa abbia condotto ad un esito implausibile, hanno ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, affermando che ASPI è titolare di un "diritto" fondato sulla convenzione.
Massima n. 42594
Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse e mancanza di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, nella parte relativa all'estromissione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI) dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi). Se ASPI avesse omesso di partecipare alla fase preliminare della procedura, ciò sarebbe dovuto alla preclusione legislativa formulata in tal senso dalla norma censurata, che avrebbe reso siffatta partecipazione del tutto vana. Nel caso contrario, non è né provato, né dedotto, che vi sia stata un'offerta di ASPI valutata in concreto dalla stazione appaltante, così da poter imputare il mancato affidamento non già all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, ma alla inidoneità dell'offerta.
Massima n. 42595
È inammissibile l'eccezione, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8- bis , e 1- ter , comma 1, del d.l. n. 108 del 2019, e riferita a tutte le questioni, salvo quelle che non hanno una diretta incidenza sulle pretese risarcitorie del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI). L'eccezione non provvede a individuare con sufficiente determinatezza su quali questioni essa specificamente cada, soprattutto se si considera che le ordinanze di rimessione non recano alcun argomento a proposito di eventuali domande di risarcimento danni da parte della concessionaria.
Massima n. 42596
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 111 Cost., nella parte in cui esclude dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi), le società collegate al concessionario Autostrade per l'Italia (ASPI), fra le quali è compresa la società Pavimental spa. Al contrario di quanto ritenuto dal rimettente TAR Liguria - secondo il quale la manifestazione di interesse di Pavimental spa sarebbe stata considerata dalla amministrazione in modo solo apparente, a causa di una riserva sostanziale derivante dalla previsione legislativa censurata - sarebbe manifestamente incongruo e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione impegnare la stazione appaltante, per di più nell'ambito di un procedimento di estrema urgenza, in una attività valutativa del tutto priva di utile sbocco. È poi evidente che il legislatore non abbia ragione di vietare espressamente all'operatore economico di presentare un'offerta, poiché gli è sufficiente precluderne la valutazione da parte dell'amministrazione, a monte e senza alcuna "riserva sostanziale" di negare in seguito l'affidamento. Considerato, poi, che nel giudizio a quo la stessa Pavimental spa ha impugnato con motivi aggiunti l'esito negativo della valutazione comparativa delle offerte, il rimettente avrebbe dovuto confrontarsi con tale ulteriore indizio del fatto che la collegata ad ASPI sia stata esclusa a causa di quest'ultimo, anziché della norma censurata.
Massima n. 42597
Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., degli art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario. Per un verso, la censura si incentra sui profili connessi alla estromissione di ASPI dalla procedura, accennando soltanto all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito; per altro verso, la censura è oggetto del dispositivo delle ordinanze di rimessione, ma non si fonda su di una autonoma motivazione. L'eventuale effettiva percorribilità dell'interpretazione adeguatrice attiene al merito del giudizio di costituzionalità, e non pregiudica, invece, l'ammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 12 del 2019, n. 135 del 2018, n. 15 del 2018, n. 194 del 2017, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).
Massima n. 42598
Sono dichiarate inammissibili, per la loro formulazione perplessa e ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., degli artt. 1, comma 6, 1- bis e 4- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, e a quelle connesse agli espropri delle aree interessate. Il rimettente ha mancato al dovere di pronunciarsi chiaramente sul significato giuridico delle norme sottoposte al controllo di costituzionalità, e, in definitiva, di circoscrivere il thema decidendum del giudizio incidentale. Né l'interpretazione che il giudice a quo reputa costituzionalmente orientata può ritenersi tale, posto che, a suo parere, questa stessa interpretazione a propria volta genera dubbi di costituzionalità non meno gravi di quelli innescati dall'interpretazione letterale. Essa non è neppure prospettata esplicitamente, o implicitamente, con un carattere di priorità giuridica, dal quale desumere che le questioni alternative siano state graduate dal rimettente. ( Precedenti indicati: sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 104 del 2020 ).
Massima n. 42599
Sono inammissibili, per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, e 97, Cost., degli artt. 1, comma 6, 1- bis e 4- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, e a quelle connesse agli espropri delle aree interessate. Il rimettente omette di motivare in ordine al carattere definitivo, o meramente provvisorio, dell'imposizione dei costi degli espropri e delle cessioni a carico del concessionario. In assenza di una presa di posizione su questo profilo, la motivazione diviene "monca" di un punto di confronto determinante, perché, nella stessa prospettiva del giudice a quo , l'obbligo motivazionale muta nei suoi profili costitutivi e per i suoi riflessi sulla posizione giuridica del concessionario, a seconda che il sacrificio sia temporaneo o definitivo. La concreta entità della prestazione imposta deve essere chiaramente desumibile dalla legge, sicché non è ammissibile una questione che contesti la sua natura legale, in asserita violazione dell'art. 23 Cost., senza stabilire univocamente, e anzi mettendo in dubbio identità, contenuto e regime della stessa prestazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017 e n. 190 del 2007 ).
Massima n. 42600
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1- bis e 4- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere connesse agli espropri delle aree non strettamente necessarie per la ricostruzione del ponte. Il rimettente non specifica se nel giudizio a quo la norma debba essere applicata, vale a dire se tra i costi imputati al concessionario, e contestati nel processo principale, siano ricompresi quelli relativi a simile categoria di beni.
Massima n. 42601
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dell'art. 1- ter del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che prescrive l'obbligo di Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata, di rilasciare al commissario straordinario per la ricostruzione dell'asse viario del viadotto Polcevera (Ponte Morandi), i tronchi autostradali necessari per i lavori. I rimettenti non dedicano a questa disposizione alcuna specifica attenzione, benché essa concerna un obbligo del concessionario a sé stante, e non assimilabile alla estromissione di ASPI dalla procedura negoziata senza pubblicazione per la ricostruzione suddetta, ovvero alle modalità operative del commissario. Né vale l'affermazione per cui la norma censurata diverrebbe inutile nel caso fossero dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno estromesso ASPI dalle attività di ricostruzione, perché il rimettente non svolge un'autonoma censura di illegittimità costituzionale, ma, semmai, anticipa l'esercizio, che è della Corte costituzionale soltanto, del potere di dichiarare l'illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Massima n. 42602
Laddove le questioni di legittimità costituzionale muovano dall'assunto per il quale le norme censurate abbiano carattere provvedimentale, in quanto contengono previsioni di contenuto particolare e concreto che incidono su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ne segue la necessità di uno scrutinio di costituzionalità stretto, ovvero particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati. ( Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 114 del 2017 e n. 64 del 2014 ). La violazione dei principi che presiedono all'attività amministrativa non può essere integralmente invocata anche in caso di leggi provvedimento, conducendo ad un sindacato equipollente, nei criteri e nei modi, a quello al quale è soggetto l'esercizio della discrezionalità amministrativa. Quando la legge si sostituisce all'atto provvedimentale, infatti, non ne mutua con ciò anche i tratti costitutivi, con riferimento, in particolare, alla verifica sulla eventuale motivazione che accompagni l'intervento legislativo. Benché, in linea di principio, il legislatore non abbia l'obbligo di motivare le proprie scelte, ugualmente ciò non gli è affatto precluso, ed anzi, specie a fronte di un intervento normativo provvedimentale, può proficuamente contribuire a porne in luce le ragioni giustificatrici, agevolando l'interprete e orientando, in prima battuta, il sindacato di legittimità costituzionale. Tuttavia, lo scrutinio di costituzionalità non può limitarsi a verificare la validità o la congruità delle motivazioni, ovvero del corredo lessicale con cui si esprime la ragione della scelta, ma deve piuttosto accertare se la norma esprima interessi affidati alla discrezionalità legislativa, e regolati in forma compatibile con la Costituzione. Con penetrazione assai più incisiva di quella limitata al percorso motivazionale esplicito, la Corte costituzionale è tenuta a individuare la causa ultima della norma, del tutto avulsa dai "motivi", storicamente contingenti e, eventualmente, ulteriore rispetto alla formula verbale con cui il legislatore storico cerca di esprimerla. Ne segue che il sindacato di costituzionalità sulla norma provvedimentale diviene davvero effettivo solo se attinge alla razionalità oggettiva della disposizione censurata, per come essa vive nell'ordinamento e per gli effetti che vi produce. È perciò necessario accertare in maniera stringente se siano identificabili interessi in grado di giustificare la legge, desumibili anche in via interpretativa, perché devono risultare i criteri che ispirano le scelte realizzate, nonché le relative modalità di attuazione attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela. ( Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 379 del 2004, n. 10 del 2000, n. 89 del 1996 e n. 14 del 1964 ).
Massima n. 42603
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 130 del 2018, che estromettono Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale interessato, e le società collegate, dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto Polcevera (ponte Morandi). In un contesto di eccezionale di gravità è tutt'altro che irragionevole, incongrua o sproporzionata la scelta legislativa di affidare la ricostruzione a terzi, anziché al concessionario, il quale, in quanto obbligatovi contrattualmente e custode del bene, avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura, e prevenirne il disfacimento. Le norme censurate manifestano una incensurabile volontà del legislatore di non sollecitarne il dovere di adempiere alla ricostruzione, ma di provvedere in via cautelativa per altra via, peraltro in forme così celeri da non arrecare in sé alcun pregiudizio alla concessionaria. Ciò non presuppone né un definitivo accertamento delle responsabilità, né un intento punitivo, ma costituisce una cautela per nulla irragionevole, causa giustificatrice obiettivamente fondante l'intervento legislativo nel suo complesso. Sul piano della proporzionalità, infine, le norme censurate si dimostrano idonee, implicanti il minor sacrificio e corrispondenti ad un equilibrato punto di sintesi. Esse non hanno dunque segnato, nonostante la natura provvedimentale, alcuna devianza dalle regole in tema di concessioni, e connesse convenzioni, che disciplinano analoghe fattispecie, cosicché il pericolo di arbitrio nel caso di specie non è nemmeno ipotizzabile.
Massima n. 42604
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 23 e 97 Cost., degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che estromettono Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale interessato, e le società collegate, dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino del viadotto Polcevera (Ponte Morandi). Per un verso, la censura è contraddittoria, in quanto per gli stessi giudici a quibus non era inibito al legislatore provvedere a regolare la materia, in luogo dell'amministrazione, con ciò implicitamente asserendo che non dovesse trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, alla quale invece i rimettenti si richiamano. Per altro verso, l'esclusione in esame è compiutamente descritta dalla legge e corrisponde ad una ratio obiettivamente desumibile dal sistema normativo, senza che pertanto tale astensione sarebbe stata imposta in violazione del principio di legalità desunto dall'art. 23 Cost. Se è vero che, in particolari circostanze, condizione di legittimità costituzionale dell'atto avente forza di legge è che esso non sia contagiato da vizi propri del procedimento amministrativo che lo precede, ciò non equivale a dire che l'omissione di tale procedimento sia di per sé un vizio della legge, se non quando il procedimento preliminare è imposto direttamente o indirettamente dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2020, n. 66 del 2018, n. 2 del 2018, n. 241 del 2008 e n. 311 del 1999 ).
Massima n. 42605
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, comma 5, 1- bis e 4- bis del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui privano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria della tratta autostradale interessata, della prerogativa di espropriare le aree interessate ai lavori per la ricostruzione del ponte Morandi. Le norme censurate sono meramente ancillari rispetto alla scelta della parte pubblica di affidare a terzi le opere, la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa. È difatti immune da ogni profilo di incongruità, e obiettivamente sorretta da idonea ragione giustificatrice, la decisione di allocare presso il commissario straordinario per la ricostruzione il potere di esproprio di quanto necessario al compimento di attività, che siano legittimamente demandate a terzi, anziché riservate al concessionario; mentre il nesso che lega, nella convenzione, il compito di eseguire le opere e il potere di esproprio sussiste fino a quando ci si muova nell'orbita convenzionale, e non già quando se ne sia usciti.
Massima n. 42606
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui esclude dalla procedura per la ricostruzione del viadotto Polcevera (ponte Morandi) Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria al tempo dell'evento. A rendere non fondate le censure sono solide ragioni di eccezionale gravità e urgenza, connesse alla tragedia di Genova e al conseguente deficit di fiducia incorso nei confronti del custode del bene perito. La norma censurata è infatti il precipitato naturale, contraddistinto da coerenza intrinseca, della decisione legislativa che il concedente non chiedesse l'esatto adempimento della convenzione da parte di ASPI, ma le fossero preferiti terzi operatori. Né il legislatore, pur con norme di carattere provvedimentale, ha inserito disposizioni eccentriche rispetto alle regole di diritto comune che presidiano l'aggiudicazione dei lavori pubblici. Al contrario, per questa parte la norma censurata, pur con riferimento alla peculiare figura della procedura negoziata senza pubblicazione - in base all'art. 32 della direttiva (UE) 2014/24 relativa agli appalti pubblici - ha dato seguito alla consolidata giurisprudenza civile e amministrativa, ferma nel ritenere che gravi violazioni normative da parte di un operatore economico ne comportino l'esclusione dalla gara, quand'anche l'illecito non sia stato accertato definitivamente in giudizio, ma sussistano e siano valutati elementi tali da provocare la rottura del rapporto di fiducia con l'operatore economico. Né si può sostenere che ASPI non sia stata posta in condizione di replicare alle contestazioni seguenti al crollo del ponte, di cui aveva l'obbligo manutentivo e di custodia. L'estrema urgenza del provvedere non sarebbe stata ragionevolmente compatibile con un ulteriore indugio nelle procedure di rilevazioni tecniche, a fronte di un quadro iniziale certamente tale da giustificare misure precauzionali nei confronti del custode. Nel conformare la procedura e un segmento del mercato, il legislatore non ha perciò conculcato la libertà di iniziativa economica di ASPI, ma piuttosto prevenuto un contrasto con l'utilità sociale, di cui all'art. 41 Cost., irrobustendo l'assetto concorrenziale con l'ingresso di altri operatori economici. Né, con riguardo agli artt. 23 e 97 Cost, il legislatore è mosso da un intento punitivo, ma di cautela, oltre che di regolazione del mercato. In ordine, infine, agli artt. 24, 102, 103 e 111 Cost., non vi è correlazione tra la scelta precauzionale di non impegnare ulteriormente il concessionario, e l'accertamento definitivo della responsabilità in un giudizio civile o penale per il fatto (il quale potrebbe oltretutto richiedere molto tempo), nel senso che la prima, esercitata dal legislatore, non necessita del secondo, soggetto invece a riserva di giurisdizione. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ). La finalità cautelare dell'azione amministrativa è ben distinta da quella punitiva, e permette alla pubblica amministrazione, in numerose ipotesi previste dall'ordinamento giuridico, di sottrarsi a rapporti con soggetti ragionevolmente sospettati di inaffidabilità, benché non definitivamente condannati. Il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva è violato allorché la legge preveda una misura che costituisca, nella sostanza, una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, ma non quando la norma risponde a una logica in senso lato cautelare. ( Precedente citato: sentenza n. 248 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52 e n. 54 del 2020, indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 55 del 2020, indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, nella parte in cui esclude dalla procedura le società collegate al concessionario, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 111 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 53 del 2020, indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dal TAR Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52 e n. 54 del 2020, indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dal TAR Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52, n. 54 e n. 55 del 2020, indicate in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 55 del 2020, indicata in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, nella parte in cui esclude dalla procedura la concessionaria al tempo dell'evento, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., dal TAR Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52, n. 54 e n. 55 del 2020, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze