Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2020

Corte cost., ord. 26 marzo 2020, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
60/2020
Data di deposito
26 marzo 2020
Data di decisione
27 febbraio 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:60

Parametri

Massime

Massima n. 41937

Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi, tra gli altri, dai gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d'Italia», avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali loro spettanti, va risolta negativamente la questione della legittimazione ad agire dei gruppi stessi. Nel caso di specie i ricorsi lamentano nei confronti dei gruppi la lesione delle stesse prerogative indicate in riferimento ai singoli deputati, senza una specifica e articolata argomentazione, basata sulla Costituzione, sul perché tali prerogative dovrebbero essere riconosciute nella stessa identica declinazione ai gruppi. L'indiscutibile ruolo svolto dai gruppi parlamentari quali espressioni istituzionali del pluralismo politico non comporta, di per sé, che si debba riconoscere agli stessi la titolarità delle medesime prerogative spettanti a ciascun membro del Parlamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2009, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 49 del 1998 ).

Massima n. 41938

Sono dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - promossi con separati ricorsi dai Presidenti, dai componenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d'Italia», nonché dai medesimi gruppi - nei confronti complessivamente del Governo, del Presidente e della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei capigruppo, del Presidente, dell'Assemblea e dei relatori della Camera dei deputati, nonché degli organi corrispondenti presso il Senato, per violazione degli artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81 e 94 Cost. - avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti, chiedendo altresì l'annullamento dei relativi atti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019. Nel caso di specie - in cui si censura l'approvazione del disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, cui ha fatto seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata ancora posta la questione di fiducia sull'art. 1, nel testo approvato dal Senato - non sono state prospettate evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari, in quanto dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto. Il documento di economia e finanza (DEF), infatti, era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019, cosa da cui è derivata una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre 2019), con allungamento dei tempi d'esame in prima lettura al Senato, comunque espressivo di un'interlocuzione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio è stato così trasmesso alla Camera il 17 dicembre 2019, periodo che, pur ridotto, ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati hanno presentato 1130 emendamenti (e 800 in Assemblea), mentre la loro mancata votazione e reiezione è stata anche conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario - come era nella sua indiscussa facoltà - sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l'esercizio provvisorio. ( Precedenti citati: ordinanza n. 17 del 2019 ). Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione; di conseguenza, è necessario che il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Le circostanze giustificative del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare richiamate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 17 del 2019 ).

Massima n. 42516

Le procedure legislative, finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di bilancio, in ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei, che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio. Tale inevitabile bilanciamento si è tradotto sia in revisioni dei regolamenti parlamentari (che hanno previsto, fra l'altro, il voto palese, il contingentamento dei tempi, l'istituzione della sessione di bilancio), sia nell'utilizzazione di strumenti esistenti, con indubbie deformazioni e dilatazioni rispetto alle prassi applicative iniziali, con aspetti non privi di criticità, ma avvalendosi della naturale elasticità delle regole e degli istituti propri della vita delle istituzioni politiche. Le nuove prassi che ne sono sorte costituiscono un fattore non privo di significato all'interno del diritto parlamentare, contrassegnato da un elevato tasso di flessibilità e di consensualità e delle quali fanno parte, proprio per le leggi di natura finanziaria, altre forme di interlocuzione, come il coinvolgimento della Commissione Bilancio nella definizione del testo su cui il Governo può porre la fiducia. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). In nessun caso sarebbe sindacabile dalla Corte costituzionale la questione di fiducia ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze