Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2019

Corte cost., sent. 15 aprile 2019, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2019
Data di deposito
15 aprile 2019
Data di decisione
5 dicembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 10, comma 5, legge della Regione Basilicata n. 27 del 18 ottobre 2006
  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 57, legge della Regione Basilicata n. 4 del 27 gennaio 2015
  • art. 5, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 8, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 6, comma 4, bis, legge della Regione Basilicata n. 25 del 7 agosto 2009
  • art. 12, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 2, comma 7, quater, legge della Regione Basilicata n. 25 del 7 agosto 2009
  • art. 13, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 5, comma 1, quinquies, legge della Regione Basilicata n. 25 del 7 agosto 2009
  • art. 49, legge della Regione Basilicata n. 11 del 29 giugno 2018
  • art. 5, comma 1, quinques, ultimo periodo, legge della Regione Basilicata n. 25 del 7 agosto 2009
  • art. 46, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 76, legge della Regione Basilicata n. 5 del 27 gennaio 2015
  • art. 20, legge della Regione Basilicata n. 19 del 24 luglio 2017
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 21 del 11 settembre 2017
  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 29, legge della Regione Basilicata n. 38 del 22 novembre 2018
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 21 del 11 settembre 2017
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015
  • art. 5, legge della Regione Basilicata n. 21 del 11 settembre 2017
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, legge della Regione Basilicata n. 21 del 11 settembre 2017
  • art. 6, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 5, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 5, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 7, legge della Regione Basilicata n. 21 del 11 settembre 2017
  • art. 6-bis, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6-bis, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6-bis, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012

Parametri

Massime

Massima n. 42376

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che aggiunge il comma 5 all'art. 10 della legge reg. Basilicata n. 27 del 2006. La norma impugnata dal Governo introduce una modifica al piano di coordinamento territoriale del Pollino - secondo cui è possibile realizzare, in una zona, designata come "a protezione speciale" e ricondotta ai "Paesaggi di rilevante interesse" (Zona C3), un distributore di carburanti con annesso fabbricato, senza peraltro richiedere neppure l'autorizzazione paesaggistica - che ha valenza di piano paesaggistico, in violazione del Protocollo di intesa siglato il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata. L'intervento della Regione, volto a modificare, unilateralmente, la disciplina di un'area protetta, in termini peraltro di riduzione di tutela, costituisce violazione non solo degli impegni assunti con il citato Protocollo, ma soprattutto di quanto prescritto dal codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mira a garantire l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2016 ). La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. In questa prospettiva il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, che costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua volta, un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016 e n. 64 del 2015 ).

Massima n. 42377

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 57 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, aggiunto al primo capoverso della nota (1) all'art. 36 delle norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del Metapontino, disciplina l'uso dell'arenile vincolato (300 metri dalla linea di battigia) per la realizzazione di strutture di balneazione. La norma impugnata dal Governo, nell'introdurre una disciplina che riduce lo standard di tutela di un bene paesaggistico senza alcuna concertazione con gli organi ministeriali competenti, viola l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni ambientali, così venendo meno agli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, in vista dell'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali.

Massima n. 42538

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Dal tenore letterale della disposizione impugnata emerge chiaramente che essa non incide sulla responsabilità penale dell'autore dell'abuso, che resta soggetto alla normativa statale, anche con riguardo alle sanzioni amministrative che saranno irrogate. Il censurato art. 5, infatti, lungi dal delineare nuove fattispecie di condono straordinario o un ampliamento di un condono disposto dal legislatore statale, interviene solo sulla facoltà, accordata ai Comuni, in presenza di determinate condizioni, di escludere la demolizione dell'opera e di autorizzarne, all'opposto, il completamento in ragione della impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi connessa al pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando essa si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale.

Massima n. 42539

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione agli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. La censura è formulata in riferimento a disposizioni statali nella specie ininfluenti, dato che la norma regionale impugnata non configura alcuna sanatoria ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 36 del t.u. edilizia, che, ai sensi del successivo art. 45, determina l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, né legittima atti di disposizione o altri atti giuridici inerenti alle opere abusive (peraltro acquisite al patrimonio del Comune, in quanto non demolite), in deroga all'art. 46 del medesimo t.u. edilizia.

Massima n. 42540

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., - per contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio e in specie agli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Il legislatore lucano, là dove prescrive, in via generale, che i Comuni autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, così escludendo il ripristino dello stato dei luoghi in ragione del pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero anche al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando il completamento funzionale dell'opera abusiva si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale, configura tale completamento - non già la demolizione - quale esito "normale", addirittura obbligatorio, della realizzazione di tale opera. In tal modo si inverte il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dall'art. 31, comma 5, t.u. edilizia e si contraddice la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e del ripristino dell'ordinato assetto del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. ( Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018 ). La demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di "misure alternative alle demolizioni". Tale principio rivela la scelta operata dal legislatore statale di sanzionare le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia - quali sono la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, di cui al citato art. 31 t.u. edilizia - in ragione della gravità del pregiudizio recato all'interesse pubblico, imponendo la rimozione dell'opera abusiva e, con essa, il ripristino dell'ordinato assetto del territorio. Tale principio, pertanto, implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata in via solo eccezionale. ( Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018 ).

Massima n. 42541

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che introduce il comma 4- bis all'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009, con cui la Regione ha dato attuazione al cosiddetto "Piano casa", consentendo deroghe ai divieti di interventi di ampliamento e rinnovo e di interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente, stabiliti per tutti i Comuni che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale, erano muniti di piani paesaggistici. Nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009 si precisava che simili interventi non avrebbero potuto essere realizzati in edifici abusivi o ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta; la deroga ai richiamati divieti, introdotta dalla norma regionale impugnata, che unilateralmente assegna agli strumenti urbanistici comunali (pur a "valenza paesaggistica") prevalenza sul piano paesaggistico regionale, si pone pertanto in evidente contrasto con quanto stabilito in relazione alle previsioni del piano medesimo, configurate come cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali, dal codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. ( Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018 ).

Massima n. 42648

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 12 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che introduce deroghe ai limiti posti dall'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009 alla realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio edilizio in difformità rispetto agli strumenti urbanistici comunali. La norma impugnata dal Governo, modificativa della disciplina dettata dalla legge regionale n. 25 del 2009, attuativa del c.d. "Piano casa", deroga unilateralmente da quanto stabilito dal legislatore statale all'art. 2- bis t.u. edilizia. La circostanza che l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente, sia pure con riguardo alle pertinenze della residenza, intervenga in deroga agli strumenti urbanistici, senza seguire la modalità procedurale della collaborazione istituzionale introdotta con il Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata - con cui essa si è vincolata a definire ogni questione inerente alla corretta gestione del territorio, in vista dell'adozione del piano paesaggistico regionale e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale - delinea una lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che si impone al legislatore regionale, sia nelle Regioni a statuto speciale che a quelle a statuto ordinario come limite all'esercizio di competenze primarie e concorrenti. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2016 ). Il piano paesaggistico regionale, in quanto strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, consente l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche di edilizia e urbanistica. È per questo motivo che la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione. ( Precedente citato: sentenza n. 64 del 2015 ).

Massima n. 42649

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1- quinquies , della legge regionale n. 25 del 2009, consente il mutamento di destinazione d'uso a residenza per gli immobili ricompresi nelle zone omogenee "E" (agricole), in tutte le zone il cui piano dell'autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici. La norma impugnata dal Governo - che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato oggetto di modifiche marginali, riguardano frammenti normativi che non sono stati fatti oggetto di censura, introdotte dall'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, così da estendere le questioni sollevate anche alla parte della nuova disposizione, riproduttiva di quella impugnata deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in vista del riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere, introducendo una facoltà che inevitabilmente incide sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva del legislatore statale, senza seguire la modalità procedurale collaborativa indicata nel Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, che avrebbe dovuto recepire la declassificazione della pericolosità dell'area effettuata dall'Autorità di bacino.

Massima n. 42650

Le modifiche marginali apportate alle norme impugnate dopo la presentazione del ricorso, e pertanto non oggetto di censura, comportano che le questioni promosse si estendano alla parte della nuova disposizione riproduttiva di quella impugnata. (Nella specie, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1- quinquies , della legge regionale n. 25 del 2009, si estendono alle modifiche introdotte al suddetto art. 5, comma 1- quinqiues dall'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018).

Massima n. 42651

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, resta assorbita la censura di violazione dell'art. 3 Cost.

Massima n. 42652

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1- quinquies , ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009. La declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma si estende al nuovo testo, in considerazione del fatto che non solo non è mutato il contenuto precettivo della norma, ma è anche rimasto inalterato il tenore letterale della stessa.

Massima n. 42663

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e ), e primo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017. La norma impugnata - che, modificando l'art. 76 della legge reg. Basilicata n. 5 del 2015, ha previsto la possibilità che siano rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai Comuni o alle associazioni di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie al fine di realizzare strutture stagionali attrezzate per l'accoglienza e il godimento del mare - soddisfa l'esigenza di consentire ai disabili e alle loro famiglie il godimento del mare, esigenza che integra uno dei motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario, di cui all'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2010, e al par. 3 dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La definizione dei criteri dettagliati chiamati a guidare la selezione dei concorrenti all'affidamento rientra tra le competenze legislative demandate alle Regioni in esito al trasferimento delle funzioni amministrative legate al demanio marittimo e idrico nel rispetto dei principi di concorrenza. Devono dunque ritenersi legittime le conseguenti, diverse, discipline territoriali motivate dalle peculiarità di riferimento e dagli obiettivi di matrice collettiva che ciascuna realtà regionale, sulla base delle indicazioni di principio contenute nella legislazione statale di riferimento, può ritenere preminenti nel procedere alla scelta dei possibili utilizzatori. ( Precedente citato: sentenza n. 109 del 2018 ). La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale, sebbene particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017, n. 40 del 2017 e n. 213 del 2011 ).

Massima n. 42664

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, va esclusa la possibilità di una pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito della novella della norma impugnata ad opera dall'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017. Nel suo testo originario, l'art. 20 è stato in vigore per quasi un anno, periodo durante il quale deve ritenersi sia stato applicato.

Massima n. 42665

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., l'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 54 del 2015. La norma impugnata dal Governo, stabilendo che "Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili", incide in via generale e unilaterale, senza istruttoria e senza un'adeguata valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, sulla disciplina delle aree non idonee all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, che si pone al crocevia fra la materia della tutela dell'ambiente e quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in contrasto con i criteri formati nel rispetto dell'Intesa siglata il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, oltre che con i principi fondamentali fissati nelle richiamate linee guida del d.m. 10 settembre 2010. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 14 del 2018 e n. 307 del 2013 ).

Massima n. 42666

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017 - che modifica l'art. 2 della legge regionale n. 54 del 2015, ulteriormente modificato dall'art. 29 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018 - sebbene il nuovo testo normativo sia satisfattivo delle doglianze del ricorrente, non si delineano le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Nonostante la novella, la norma impugnata, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, è rimasta infatti in vigore per un lasso di tempo non breve (dal 12 settembre 2017 al 22 novembre 2018), in cui deve ritenersi che abbia avuto applicazione.

Massima n. 42667

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nonché l'Allegato alla medesima legge, che inserisce un Allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015. La prima delle due norme impugnate abroga la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 54 del 2015, che imponeva alla Giunta regionale, nel rispetto dell'intesa stipulata il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, di provvedere, nelle more dell'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, in collaborazione con gli organi statali competenti, a introdurre specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La seconda delle norme impugnate, con l'indicato Allegato D), di conseguenza provvede a individuare le aree idonee e non idonee, per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile da 0 a 1 MW. In tal modo, il legislatore lucano, stabilendo in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, l'individuazione delle aree indicate, previa abrogazione dei criteri individuati congiuntamente con gli organi statali, viola non solo l'impegno assunto con il Protocollo indicato, siglato in attuazione dell'art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche i criteri fissati dal par. 17 delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria, e che definiscono standard omogenei di tutela dell'ambiente e principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, vincolanti per le Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 69 del 2018 ).

Massima n. 42668

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, che ha sostituito l'art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, nonostante questo sia stato successivamente abrogato dall'art. 31 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, non si profilano le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Nel lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2017, e l'entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 2018, infatti, la disposizione impugnata è stata applicata.

Massima n. 42669

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, al d.lgs. n. 28 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che stabilisce condizioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal legislatore statale per il rilascio della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra. La norma impugnata dal Governo, se estende l'applicazione della PAS a tali impianti, tuttavia detta una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalla normativa statale, il cui mancato rispetto determina l'obbligo dell'applicazione dell'autorizzazione unica, in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014, n. 99 del 2012 e n. 44 del 2011 ). La disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia "tutela dell'ambiente", anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 14 del 2018 ).

Massima n. 42670

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nonostante, successivamente alla proposizione del ricorso, le norme da essi sostituite siano state abrogate dagli artt. 31 e 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, non sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Non ci sono infatti ragioni per escludere che le disposizioni impugnate siano state applicate nel tempo intercorso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2017, e l'entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 2018.

Massima n. 42671

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5 e il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica e non alla procedura di autorizzazione semplificata (PAS) la costruzione e l'esercizio, rispettivamente, di nuovi impianti fotovoltaici a terra e eolici, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altre autorizzazioni ottenute tramite PAS o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale ( ex art. 2359 del codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale, sommata tra loro e con quella dell'impianto già autorizzato, superi la soglia di potenza di 200 kW. Le norme regionali impugnate mirano al medesimo scopo del d.m. 10 settembre 2010 - di cui costituiscono specifica attuazione - che dispone, al par. 11.6, una norma antielusiva volta a impedire surrettizi "frazionamenti" degli impianti, finalizzati a rendere possibile l'autorizzazione semplificata (basata sul silenzio-assenso) in luogo dell'autorizzazione unica, con conseguente esclusione della valutazione di compatibilità ambientale. A tal fine, esse individuano alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, implicando il rispetto di tutti i requisiti spaziali da esso stabiliti a tal proposito.

Massima n. 42672

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui rispettivamente hanno sostituito il comma 4 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che più impianti fotovoltaici a terra e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Poiché un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale che fissa i principi fondamentali della materia - e non può legittimamente fondarsi sul silenzio del legislatore statale, in quanto si risolve in una limitazione di un diritto, quello di cedere gli impianti, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), tutelato dall'art. 42 Cost., per cui la Costituzione stabilisce una riserva di legge - è palese il contrasto delle norme regionali denunciate con tali principi.

Massima n. 42673

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, restano assorbite quelle prospettate in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 63 TFUE.

Massima n. 42677

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, sebbene l'art. 6-bis, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, come introdotto dalla norma impugnata, sia stato abrogato dall'art. 33 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, non ricorrono i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non ci sono, infatti, elementi che inducano a escludere che la norma impugnata sia stata applicata nel periodo di sua vigenza.

Massima n. 42680

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 42 Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6- bis , comma 2, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabilisce che più impianti fotovoltaici e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale di principio di cui al d.m. 10 settembre 2010; pertanto, la norma regionale impugnata dal Governo, ponendo un limite a un diritto che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), entrambi garantiti da una riserva di legge, si pone in evidente contrasto con tali principi fondamentali.

Massima n. 42681

Accolta, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, resta assorbita la questione prospettata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 63 TFUE.

Massima n. 42682

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6- bis , comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW, in mancanza delle quali tali impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica. La norma regionale impugnata dal Governo, in difformità dei princìpi introdotti dal legislatore statale nella disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, ha invece prescritto ulteriori condizioni tecniche, che si traducono in ingiustificati aggravi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, che possono essere addirittura preclusivi degli stessi. Ciò è in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011 ).

Massima n. 42683

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6- bis , comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, resta assorbita la questione prospettata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al Protocollo di Kyoto, all'Accordo di Parigi e alle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE.

Massima n. 42684

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui, inserendo l'art. 6- bis , comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale, ravvisa un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti dai precedenti artt. 5 e 6 per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 KW), sempre che sussistano le condizioni spaziali previste dalla normativa statale. La ratio antielusiva sottesa alla norma regionale impugnata, volta a evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati a eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto a un'altra, è la stessa che contraddistingue le linee guida del d.m. 10 settembre 2010 - di cui dunque costituisce attuazione -, ai fini dell'applicazione dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS), le quali stabiliscono che i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo par. 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Massima n. 42733

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5, i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, assoggettando alla procedura abilitativa semplificata (PAS) impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW. La disciplina impugnata, la cui applicabilità è condizionata dalla sussistenza dei requisiti "strutturali" degli impianti tassativamente indicati dalla legislazione statale, è speciale rispetto a quest'ultima, su cui pertanto non incide, avendo un diverso ambito di applicazione, proprio perché detta i limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici e per gli impianti eolici in generale, senza interferire con la speciale disciplina inerente al regime di comunicazione previsto dal legislatore statale per specifiche tipologie di impianti eolici e solari fotovoltaici, tassativamente individuate sulla base non dell'esclusivo elemento della potenza, ma di peculiari caratteristiche strutturali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 77 del registro ricorsi 2017;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui introduce l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 (Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 11 settembre 2017, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010»), nonché dell'Allegato alla medesima legge, che inserisce un allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha introdotto l'art. 6-bis, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso iscritto al registro ricorsi n. 77 del 2017;

11) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2017;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito il comma 3 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha sostituito i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, e dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove ha inserito l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2017.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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