Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/2019

Corte cost., ord. 20 marzo 2019, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
58/2019
Data di deposito
20 marzo 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 25, legge n. 190 del 6 novembre 2012
  • art. 241, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 1, comma 19, legge n. 190 del 6 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 42174

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice (ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012). Lo ius superveniens introduttivo del divieto in parola non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti. Conseguentemente, non si pone alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all'art. 11 delle Preleggi, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e della generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione, a cui è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012. Inoltre, è da escludersi che la prevista autorizzazione crei un privilegio processuale della p.a. idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio - e la stessa scelta del contraente - e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. ( Precedenti citati: sentenza n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e, a maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. ( Precedente citato: ordinanza n. 11 del 2003 ).

Massima n. 42175

La sopravvenuta abrogazione, per opera dell'art. 217, comma 1, lett. ii ), del d.lgs. n. 50 del 2016, dei censurati art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 (che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012), non comporta la necessità di restituzione degli atti al collegio arbitrale rimettente, in quanto non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa. Il giudizio arbitrale è stato infatti instaurato nella vigenza delle modifiche introdotte al precedente codice dei contratti pubblici dalla legge n. 190 del 2012, sulla base di una clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge ed inserita nel bando in assenza di preventiva autorizzazione motivata. Da un lato la citata abrogazione non è retroattiva, ai sensi dello stesso art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016 e in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, dall'altro, non può valere, in senso contrario, la norma dettata dall'art. 216, comma 22, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 (così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), in quanto disposizione transitoria speciale in deroga alla generale previsione transitoria contenuta nel comma 1 dello stesso art. 216. Inoltre, l'autorizzazione all'arbitrato è ora regolata dall'art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. ( Precedenti citati: sentenze 250 del 2016, n. 260 del 2015, n. 228 del 2015 e n. 139 del 1985 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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