Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2018
Corte cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2018
- Data di deposito
- 9 febbraio 2018
- Data di decisione
- 24 gennaio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 120, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 52, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 39791
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Il rimettente non spende alcuna - sia pur solo "non implausibile" - motivazione a sostegno della sua (pertanto manifestamente non sussistente) legittimazione a sollevare, come giudice a quo, la questione, non superando, pertanto, il difetto ictu oculi di giurisdizione, come affermato da risalente e consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada sono riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Massima n. 39792
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost. - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Prive di rilevanza sono le questioni relative ad asseriti (e non pertinenti) profili di deteriore trattamento dei soggetti che intendano conseguire, per la prima volta, il titolo abilitativo; sono inoltre carenti della descrizione della fattispecie concreta, ai fini della motivazione sulla rilevanza, le questioni che il rimettente dichiara di far proprie, mutuandole dalle precedenti ordinanze di altri giudici, cui rinvia. Infine, tutte le questioni, non sempre chiaramente adombrate, risultano aggregate in dispositivo senza indicazione alcuna dei parametri di rispettivo riferimento.
Massima n. 39793
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU - dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (come novellato dalla legge n. 94 del 2009), secondo cui le persone condannate, tra gli altri, per reati in materia di stupefacenti, non possono conseguire la patente di guida, e se le condizioni soggettive si verificano in data successiva al rilascio il prefetto provvede alla revoca. Tale misura non è una sanzione in senso sostanziale - alla stregua dei cosiddetti "Engel criteria", enucleabili dalla giurisprudenza della Corte EDU (per cui, tra gli altri, è impropriamente richiamato l'art. 11 Cost.) - perché, come ribadito dalla Cassazione, nei casi in esame essa non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. La revoca amministrativa, di cui alla disposizione censurata, diversamente dal "ritiro" della patente disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti, ma trova la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno. Nella logica che ispira la novella del 2009, infine, la revoca della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, per i quali la condanna sia però intervenuta dopo tale data, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013 e n. 80 del 2011 ).
Massima n. 39794
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati in materia di stupefacenti, di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente. La disposizione, denunciata da Tribunale di Genova in composizione collegiale, ricollega, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità e che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Ulteriore profilo di irragionevolezza è ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione "può disporre", motivandola, "per un periodo non superiore a tre anni". Se è vero che le due misure operano su piani diversi e rispondono a diverse finalità, la contraddizione sta nel fatto che, mentre il giudice penale ha la "facoltà" di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere" di disporne la revoca.
Massima n. 39795
Accolta - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, restano assorbite le altre censure dedotte in riferimento agli artt. 16, 25 e 111 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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