Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2018

Corte cost., sent. 2 luglio 2018, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2018
Data di deposito
2 luglio 2018
Data di decisione
8 maggio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge n. 154 del 28 luglio 2016
  • art. 15, comma 2, lett. d), legge n. 154 del 28 luglio 2016
  • art. 15, comma 5, legge n. 154 del 28 luglio 2016
  • art. 7, comma 5, legge n. 154 del 28 luglio 2016
  • art. 16, legge n. 154 del 28 luglio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 41390

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2, lett. d), e 5, della legge n. 154 del 2016 che, disponendo la delega al Governo per il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), tra cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), prescrive, quale unico strumento di concertazione intergovernativa per la revisione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, il parere della Conferenza Stato-Regioni, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Non essendo stato adottato il decreto legislativo entro il termine fissato nella legge delega, la norma impugnata non può trovare applicazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005, ordinanza n. 1 del 2017 ).

Massima n. 41391

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 7, comma 5 della legge n. 154 del 2016, che pone l'obbligo per le Regioni di attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il neoistituito Sistema informativo per il biologico (SIB) - che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - e gli eventuali analoghi sistemi informativi regionali, con "surrogazione" del sistema informativo statale nell'ipotesi di inadempimento. La disposizione impugnata non lede i parametri evocati, in quanto rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., garantisce l'efficienza della pubblica amministrazione e richiede costi che derivano dall'ineludibile interesse a garantire la comunicabilità tra il sistema informativo nazionale e quelli periferici; l'obbligo di utilizzo del SIB, infine, scatta a seguito dell'inerzia protrattasi per novanta giorni rispetto all'obbligo di attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa, la quale avviene previa intesa in sede di Conferenza permanente. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 232 del 2009 ). La competenza statale nella materia concernente il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004 ).

Massima n. 41392

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 16 della legge n. 154 del 2016, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. La norma impugnata - che fa espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relative ai terreni incolti e abbandonati - esclude la lamentata irragionevole sovrapposizione con la disciplina di cui alla legge reg. Veneto n. 26 del 2014, che ha istituito la «banca della terra veneta», perché prevede una mappatura tesa unicamente a consentire ai soggetti che cercano terreni in vendita da poter coltivare di accedere agevolmente ad una banca di dati di portata nazionale, così trovando in un'unica fonte le caratteristiche dei terreni siti in tutto il territorio nazionale, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali, mentre la gestione amministrativo-civilistica rimane alla Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 53 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 2, lettera d), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), promossa, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, e 16 della legge n. 154 del 2016, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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