Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2018
Corte cost., ord. 21 dicembre 2018, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2018
- Data di deposito
- 21 dicembre 2018
- Data di decisione
- 21 novembre 2018
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 130 del 2 agosto 2008
Parametri
Massime
Massima n. 40475
Il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost., assume una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque "una percezione sufficientemente chiara ed immediata" dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008, n. 5 del 2004 e n. 185 del 1992 ).
Massima n. 40476
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008, censurato dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte di cassazione - in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, dal quale, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Taricco dell'8 settembre 2015, discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle circostanze indicate nella predetta sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendono effetti sfavorevoli. In base alla soluzione data dalla Corte di giustizia, con la sentenza M. A. S. e M. B. del 5 dicembre 2017, alle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione proposte con rinvio pregiudiziale dall'ordinanza n. 24 del 2017, la sopravvenuta sentenza n. 115 del 2018 ha dichiarato non fondate questioni del tutto analoghe a quelle odierne, osservando che la "regola Taricco", indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata enunciata, è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), la cui violazione - versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale - sbarra l'ingresso di detta regola nell'ordinamento italiano e impedisce al al giudice comune di applicarla, quand'anche essa potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato (ciò che non varrebbe a colmare l'originaria carenza di precisione del precetto penale). ( Precedente specifico citato: sentenza n. 115 del 2018. Precedenti citati: ordinanza n. 24 del 2017, che ha disposto il rinvio pregiudiziale; sentenza n. 327 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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