Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2018

Corte cost., ord. 21 dicembre 2018, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2018
Data di deposito
21 dicembre 2018
Data di decisione
21 novembre 2018
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:243

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 130 del 2 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 40475

Il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost., assume una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque "una percezione sufficientemente chiara ed immediata" dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008, n. 5 del 2004 e n. 185 del 1992 ).

Massima n. 40476

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008, censurato dal Tribunale di Siracusa e dalla Corte di cassazione - in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, del TFUE, dal quale, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Taricco dell'8 settembre 2015, discende l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle circostanze indicate nella predetta sentenza, allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione, e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione, discendono effetti sfavorevoli. In base alla soluzione data dalla Corte di giustizia, con la sentenza M. A. S. e M. B. del 5 dicembre 2017, alle questioni di interpretazione del diritto dell'Unione proposte con rinvio pregiudiziale dall'ordinanza n. 24 del 2017, la sopravvenuta sentenza n. 115 del 2018 ha dichiarato non fondate questioni del tutto analoghe a quelle odierne, osservando che la "regola Taricco", indipendentemente dalla collocazione temporale dei fatti rispetto alla data in cui è stata enunciata, è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), la cui violazione - versandosi in tema di prescrizione e, dunque, di istituto che appartiene alla legalità penale sostanziale - sbarra l'ingresso di detta regola nell'ordinamento italiano e impedisce al al giudice comune di applicarla, quand'anche essa potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato (ciò che non varrebbe a colmare l'originaria carenza di precisione del precetto penale). ( Precedente specifico citato: sentenza n. 115 del 2018. Precedenti citati: ordinanza n. 24 del 2017, che ha disposto il rinvio pregiudiziale; sentenza n. 327 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze