Corte costituzionale

Ordinanza n. 162/2018

Corte cost., ord. 19 luglio 2018, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
162/2018
Data di deposito
19 luglio 2018
Data di decisione
9 maggio 2018
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 7, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 1, comma 8, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 6, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016
  • art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40076

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 6 e 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modificazione delle disposizioni oggetto di censura). La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze