Corte costituzionale
Sentenza n. 35/2017
Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/2017
- Data di deposito
- 9 febbraio 2017
- Data di decisione
- 25 gennaio 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:35
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 52 del 6 maggio 2015
- Intera legge, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 2, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 4, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 1, lett. f), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 1, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 83, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 25, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 1, n. 5), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 1, n. 6), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83-bis, comma 1, n. 1), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83-bis, comma 1, n. 2), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83-bis, comma 1, n. 3), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83-bis, comma 1, n. 4), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 1, n. 7), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 84, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 26, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 83, comma 1, n. 8), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 84, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18-bis, comma 3, primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 10, lett. c), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 19, comma 1, primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 11, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 1, comma 1, lett. g), legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 2, comma 27, legge n. 52 del 6 maggio 2015
- art. 16, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 4, comma 7, legge n. 270 del 21 dicembre 2005
- art. 17, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 4, comma 8, legge n. 270 del 21 dicembre 2005
- art. 2, comma 35, legge n. 52 del 6 maggio 2015
Parametri
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 56, comma 1, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 56, Costituzione
- art. 56, comma 4, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 48, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 39590
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Messina e Torino, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione delle Camere parlamentari, è dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante, Giuseppe Ursini. ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 219 del 2016 e n. 187 del 2016 ).
Massima n. 39591
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato (in termini) dal Codacons, atteso che i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica dell'interveniente. Per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche in caso di richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016; sentenze n. 76 del 2016 e n. 178 del 2015, ordinanza n. 227 del 2016 ).
Massima n. 39592
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, è dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione - l'intervento spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore. In tale veste, la posizione soggettiva dell'interveniente non può essere distintamente pregiudicata dalla decisione della Corte costituzionale, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore.
Massima n. 39593
Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, aventi ad oggetto disposizioni che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi spiegati da cittadini elettori, che allegano altresì la qualità di parti in giudizi analoghi a quelli da cui originano le questioni all'esame della Corte. Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura. In particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni all'esame della Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da parte del giudice. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013 ).
Massima n. 39594
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il sistema di elezione delle Camere parlamentari risultante a seguito dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova nel corso di giudizi introdotti per l'accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche. L'interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus ad agire in accertamento, motivato dai rimettenti in modo non implausibile, è riconducibile alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina elettorale, poiché l'avvenuta modificazione dell'ordinamento - con il corollario di potenzialità lesiva già attuale, seppur destinata a manifestarsi successivamente - comporta una situazione di incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto, che ragionevolmente giustifica l'interesse alla sua rimozione, non conseguibile se non attraverso l'intervento del giudice, non valendo perciò a escludere tale interesse la circostanza che la stessa legge, a causa del differimento della sua efficacia a una data certa (1° luglio 2016), non era ancora efficace al momento dell'introduzione dell'azione e/o della rimessione della questione. Né il fatto che la nuova legge non sia stata applicata in alcuna tornata elettorale esclude la pregiudizialità e la diversità di petitum della questione di costituzionalità rispetto all'azione di accertamento nel cui ambito è stata sollevata, atteso che l'incertezza sulla portata del diritto al voto costituisce una lesione giuridicamente rilevante indipendentemente da atti applicativi della normativa elettorale e che l'interesse ad agire in accertamento non richiede necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ben potendo l'azione di accertamento essere esperita anche al fine di scongiurare una lesione futura. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 39 del 1973 ). La rilevanza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che regolano il sistema elettorale di Camera e Senato, sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche, va valutata alla luce dei quattro argomenti in base ai quali fu ritenuta sussistente dalla sentenza n. 1 del 2014, ossia: la presenza nell'ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine all'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; il positivo riscontro della pregiudizialità della questione, nel senso della non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio di costituzionalità a quello del giudizio a quo; la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto fondamentale di voto, il cui corretto esercizio è essenziale per il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo; e l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, la creazione di una zona franca rispetto al controllo incidentale di costituzionalità, attesa la (perdurante) mancanza di un giudizio su controversie originatesi nel procedimento di elezione dei membri del Parlamento nazionale. Non ostano a tali indicazioni le successive pronunce di inammissibilità di questioni - anch'esse sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento - aventi ad oggetto disposizioni di legge che regolano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, giacché tali disposizioni, a differenza di quelle disciplinanti le elezioni politiche nazionali, possono essere rimesse al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; sentenze n. 110 del 2015 e n. 259 del 2009, ordinanze n. 165 del 2016 e n. 512 del 2000; sentenza n. 39 del 1973, sulla funzione decisiva del diritto di voto nell'ordinamento costituzionale ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti basta ad escludere un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, tenuto conto che l'accertamento di una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire è tipicamente compito del giudice rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014, ordinanza n. 165 del 2016, con riferimento alle azioni di accertamento in materia elettorale; sentenze n. 154 del 2015, n. 91 del 2013 e n. 50 del 2007, con riguardo alle azioni accertamento in generale ).
Massima n. 39595
Nel giudizio incidentale avente ad oggetto singole disposizioni di una legge, va esaminata in via preliminare l'istanza con cui le parti costituite chiedono l'autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge per asseriti vizi del relativo procedimento di formazione, atteso che l'accertamento di tali vizi potrebbe comportare la totale caducazione di essa. (Nella specie, è stata esaminata in via preliminare l'istanza di autorimessione relativa all'intera legge n. 52 del 2015, "con particolare riferimento" ai suoi "fondamentali" artt. 1, 2 e 4, per denunciato contrasto con gli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU).
Massima n. 39596
È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), "con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)", proposta - per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) - dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del thema decidendum, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì, nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali. Per costante giurisprudenza, il giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, sicché non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum i profili ulteriori indicati dalle parti, sia che risultino diretti ad estendere o modificare il contenuto o i profili determinati dall'ordinanza di rimessione, sia che abbiano formato oggetto di eccezione nel giudizio principale senza essere stati fatti propri dal giudice nell'ordinanza stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2015, n. 94 del 2013, n. 42 del 2011, n. 86 del 2008 e n. 49 del 1999 ).
Massima n. 39597
Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
Massima n. 39598
Sono dichiarate inammissibili - per formulazione indistinta dei profili di censura, carenza di motivazione e oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., censurando il complessivo sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, coesistente con la soglia di sbarramento del 3% per l'accesso al riparto dei seggi. La motivazione particolarmente sintetica adottata dal rimettente non distingue i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale né chiarisce se essi si riferiscano al primo turno, al secondo o a entrambi, con il risultato di sollecitare una valutazione dai caratteri indistinti ed imprecisati, relativa nella sostanza all'intero sistema elettorale, ciò che - unitamente alla carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, accentuata dall'evocazione in essa del solo art. 48, secondo comma, Cost. - determina l'impossibilità di comprendere l'effettivo petitum. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 126 del 2015 ).
Massima n. 39599
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1 e 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost. - in quanto, prevedendo l'assegnazione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che, al primo turno di votazione, ottenga a livello nazionale il 40% dei voti validamente espressi, anziché degli aventi diritto al voto, comprometterebbero irragionevolmente l'eguaglianza del voto e della rappresentatività dell'organo elettivo, anche per la compresenza della soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi su base nazionale, quale condizione per l'accesso delle liste al riparto dei seggi. Le disposizioni censurate prevedono un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, e lo condizionano al raggiungimento di una soglia minima di voti validi. Alla luce della discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, con gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale. A ritenere il contrario, dovrebbe argomentarsi la non compatibilità con i principi costituzionali di premi diversi da quello "di governabilità" (attribuibile alla lista o coalizione che abbia già autonomamente raggiunto almeno il 50% dei voti e/o dei seggi). Quanto alle modalità di calcolo della soglia minima, condizionare il premio al raggiungimento di una percentuale calcolata sui voti validi espressi ovvero sugli aventi diritto costituisce oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla discrezionalità del legislatore, e non certo una soluzione costituzionalmente obbligata. Né la contestuale previsione di una soglia di sbarramento - che non è irragionevolmente elevata e, di per sé, non determina una sproporzionata distorsione della rappresentatività dell'organo elettivo - può giustificare una pronuncia di incostituzionalità del premio, non essendo manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, ad entrambi i predetti meccanismi correttivi della rappresentatività. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014 e n. 173 del 2005 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, essendo riservata alla Corte costituzionale una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002 ). In materia di sistemi elettorali, sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio "di maggioranza", che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio "di governabilità", condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50% dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto. Il premio di "maggioranza" è, però, soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio. Ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ). Al cospetto della discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei sistemi elettorali, sfugge in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore per l'attribuzione di un premio di maggioranza, ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale. In materia di sistemi elettorali, la previsione di soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e quella delle modalità per la loro applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. ( Precedente citato: sentenza n. 193 del 2015 ).
Massima n. 39600
È da respingere l'eccezione d'inammissibilità per carenze motivazionali, ove risulti chiaro ed argomentato ciò che il giudice a quo lamenta. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati nella parte in cui consentono l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, anche nel caso in cui due liste superino, al primo turno, il 40% di voti validi).
Massima n. 39601
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui prevede che "sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi", e dell'art. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto, nell'ipotesi in cui due liste superino al primo turno il 40% dei voti validi per l'elezione della Camera dei deputati, impongono che il premio di maggioranza sia comunque assegnato, e attribuito alla lista che ha ottenuto più voti, con conseguente riduzione del numero dei deputati che spetterebbero all'altra. È nella logica di un sistema elettorale con premio di maggioranza che alle liste di minoranza, a prescindere dalla percentuale di voti raggiunta, sia attribuito un numero di seggi inferiore rispetto a quello che sarebbe loro assegnato nell'ambito di un sistema proporzionale senza correttivi; tale logica vale per la lista che giunge seconda, pur se anch'essa abbia ottenuto il 40% dei voti validi, ma un numero totale di voti inferiore, in assoluto, rispetto alla lista vincente. Non ha perciò fondamento - alla luce della già affermata non manifesta irragionevolezza delle norme che disciplinano l'assegnazione del premio al primo turno - la richiesta di una sentenza additiva che dichiari costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui non escludono l'assegnazione del premio nell'ipotesi descritta, considerato altresì che un'addizione di tal genere - a prescindere dalla sua intrinseca contraddittorietà - non apparterrebbe in radice ai poteri della Corte costituzionale, spettando, semmai, alla discrezionalità del legislatore.
Massima n. 39602
È da respingere - poiché concerne, in realtà, il merito della questione - l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe illustrato le ragioni che impediscono di interpretare le disposizioni censurate in senso opposto a quello da lui affermato. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
Massima n. 39603
Non risulta ipotetica o meramente virtuale - ed è quindi sotto tale profilo ammissibile - la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione ad una eventualità il cui reale verificarsi non può escludersi in assoluto, sia pure in ipotesi del tutto residuali. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f, della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5 e 6, 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, censurati in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche se, al primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi).
Massima n. 39604
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellati dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - in quanto imporrebbero irragionevolmente di indire un turno di ballottaggio anche nell'ipotesi in cui, all'esito del primo turno di votazione, una lista abbia ottenuto 340 seggi della Camera dei deputati, ma non il 40% dei voti validi. Il risultato cui conduce l'interpretazione meramente letterale delle citate disposizioni è in contrasto con la ratio complessiva della legge n. 52 del 2015 - il cui carattere distintivo è di favorire la formazione di una maggioranza, ossia fare in modo che una lista disponga alla Camera di 340 seggi - e pertanto può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 1, nn. 4), 6) e 7), del d.P.R. n. 361 del 1957. Alla stregua di tale lettura - e contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo del rimettente - l'attribuzione proporzionale di 340 seggi a una lista, effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, integra, ai sensi del n. 7) del comma 1, un'ipotesi di "esito positivo" della verifica di cui al comma 1, n. 6), e dunque resta ferma a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta da detta lista, con la conseguenza che non è necessario procedere al turno di ballottaggio, poiché l'obbiettivo perseguito dalla legge è già stato raggiunto.
Massima n. 39605
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea o inesatta indicazione della disposizione indubbiata (aberratio ictus), formulata in quanto i giudici a quibus, censurando l'intero art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, non avrebbero correttamente individuato la porzione di tale disposizione che regola il turno di ballottaggio, coinvolgendo anche le parti di essa che prevedono le modalità di attribuzione del premio al primo turno. L'oggetto della questione è facilmente individuabile nella seconda parte della lett. f) - dalle parole "o, in mancanza," sino al termine del periodo - dovendosi tenere altresì conto del fatto che i rimettenti censurano, nel contempo, anche l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, che prevede il turno di ballottaggio. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016 ). È ben possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è chiaramente suggerito dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Massima n. 39606
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della prospettazione, formulata in quanto, nel censurare gli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge, i rimettenti riterrebbero necessario il superamento di un quorum di aventi diritto al voto solo nel turno di ballottaggio, ma non anche nel primo turno di votazione. L'obiezione riguarda il merito della questione; né la prospettazione è contraddittoria, avendo i rimettenti illustrato ampiamente le ragioni per le quali ritengono che i parametri costituzionali evocati siano violati solo dalla previsione del turno di ballottaggio.
Massima n. 39607
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015 e 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, nonché dell'art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della medesima legge, censurati nelle parti in cui prevedono che, se nessuna lista ha raggiunto almeno il 40% dei voti validi al primo turno di votazione per la Camera dei deputati, è indetto un turno di ballottaggio fra le due liste che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento nazionale del 3% e ottenuto le due maggiori cifre elettorali nazionali. La mancata inclusione, tra le disposizioni denunciate, di quella che prevede la soglia di sbarramento, è giustificata dal fatto che i rimettenti non contestano in sé tale soglia, ma la possibilità per le liste che l'hanno raggiunta di accedere, in linea teorica, al turno di ballottaggio e all'assegnazione del premio di maggioranza.
Massima n. 39608
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole "o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione"; l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83"; e l'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della medesima legge. Le norme censurate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova prevedono - come prosecuzione del primo turno di votazione in cui nessuna lista abbia conseguito 340 seggi alla Camera dei deputati - un turno di ballottaggio ristretto, senza possibilità di collegamenti o apparentamenti, alle due sole liste che hanno superato con più voti le soglie di sbarramento, assicurando a quella di esse che ottenga il 50% più uno dei voti validi il conseguimento del premio "di maggioranza" non attribuito al primo turno e mantenendo invece per tutte le altre (tra cui quella perdente al ballottaggio) il riparto proporzionale dei seggi. Se, in astratto, il ballottaggio tra liste non risulta costituzionalmente illegittimo, le stringenti condizioni previste per accedere ad esso e le concrete modalità di attribuzione del premio (che resta "di maggioranza" e non diventa "di governabilità", essendo l'innalzamento della soglia mera conseguenza della restrizione dei competitori) determinano uno sproporzionato ed eccessivo sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività dell'assemblea elettiva e di uguaglianza del voto, in quanto trasformano artificialmente - attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica e innestando tratti maggioritari in un sistema che rimane prevalentemente proporzionale - una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. Tale effetto distorsivo non è consentito dalla finalità, di sicuro rilievo costituzionale, di assicurare la stabilità del governo del Paese, il cui perseguimento non può avvenire al prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale e tale da produrre una sproporzionata divaricazione tra la volontà dei cittadini espressa mediante il voto e la composizione di una delle due assemblee che, nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, compongono la rappresentanza politica nazionale. La caducazione delle disposizioni che prevedono il turno di ballottaggio eventuale è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, mentre non potrebbe la Corte costituzionale (anche per la difficoltà tecnica di restituire una disciplina immediatamente applicabile) introdurre tutti o alcuni dei correttivi di cui i rimettenti denunciano l'assenza, ciò che spetta all'ampia discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014, su analogo effetto distorsivo nella disciplina elettorale previgente; sentenza n. 15 del 2008, sulla discrezionalità legislativa nella scelta se attribuire il premio a una singola lista o a una coalizione tra liste; sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996, sulla compatibilità costituzionale del secondo turno per l'elezione del sindaco nei Comuni di maggiori dimensioni, in quanto collocato in un assetto caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale ). Anche in ambiti (come quello dei sistemi elettorali) connotati da ampia discrezionalità legislativa, lo scrutinio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.) impone di verificare che il bilanciamento dei principi e degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva. Il voto costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l'art. 1 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 1 del 2014 ). In una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.
Massima n. 39609
La normativa che resta in vigore a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), prevedente un turno di ballottaggio eventuale per l'assegnazione del premio di maggioranza alla Camera dei deputati, è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, poiché qualora, all'esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi espressi [o 340 seggi], resta fermo il riparto proporzionale dei seggi tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento previste. Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987 ).
Massima n. 39610
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di autonoma motivazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015, nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge. L'ordinanza di rimessione non è motivata per relationem, poiché chiarisce sinteticamente il senso della censura di violazione dell'art. 56 Cost., rinviando all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione del meccanismo di assegnazione dei seggi che ne consente la traslazione tra circoscrizioni (c.d. slittamento). ( Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012, relativa, invece, a un caso di motivazione per relationem dei dubbi di legittimità costituzionale ).
Massima n. 40248
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nonché degli artt. 83, commi da 1 a 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come rispettivamente sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della medesima legge, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per eccessiva ampiezza del riferimento ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 del citato d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione ben si comprende che la censura relativa alla traslazione dei seggi tra circoscrizioni, nella fase della loro assegnazione, riguarda specificamente l'art. 83, comma 1, n. 8), del citato d.P.R. Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Massima n. 40249
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost. Le norme censurate consentono che, nel procedimento relativo all'elezione della Camera dei deputati, si verifichino traslazioni di seggi, nella fase di proclamazione degli eletti, da un collegio plurinominale all'altro, e dunque non riguardano la denunciata traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra nella fase della loro assegnazione alle liste. La questione sarebbe comunque inammissibile - ma per assoluta carenza di motivazione - qualora fosse invece volta a censurare la traslazione tra collegi prevista dalle norme indicate.
Massima n. 40250
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2016 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, quarto comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Nel complesso sistema di assegnazione dei seggi previsto dalla legge n. 52 - frutto del bilanciamento tra principi ed esigenze diversi (quali la garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista; e l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni) - il censurato effetto di traslazione dei seggi costituisce un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stata possibile individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria e una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati. La compatibilità costituzionale di detta ipotesi emerge vieppiù nitidamente in quanto l'evocato art. 56, quarto comma, Cost. - da interpretare necessariamente non in modo isolato, ma in sistematica lettura con i principi desumibili dagli artt. 48 e 67 Cost. - richiede l'assegnazione dei seggi all'interno delle singole circoscrizioni fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. ( Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010, con riferimento alla diversa disciplina dell'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo ). L'art. 56, quarto comma, Cost. non si limita a prescrivere che i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione siano ripartiti, in proporzione alla popolazione, prima delle elezioni, ma intende anche impedire che tale ripartizione possa successivamente essere derogata al momento della assegnazione dei seggi alle singole liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse. Detto parametro non può, tuttavia, essere inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale, poiché non è preordinato a garantire la rappresentanza dei territori in sé considerati, ma tutela la distinta esigenza di una distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale: la Camera dei deputati resta, infatti, sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), e la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, del quale le singole circoscrizioni sono altrettante articolazioni nelle varie parti del territorio. ( Precedente citato: sentenza n. 271 del 2010 ).
Massima n. 40251
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e dell'art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, censurati dal Tribunale di Messina - in riferimento all'art. 56, primo comma, Cost. - in quanto, nel regolare l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati tra le diverse circoscrizioni, consentono la traslazione dei seggi (c.d. slittamento) da una circoscrizione all'altra. Il principio del voto diretto contenuto nel parametro evocato, esigendo che l'elezione dei deputati avvenga direttamente ad opera degli elettori senza intermediazione alcuna, non viene in considerazione in relazione alle disposizioni censurate.
Massima n. 40252
Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
Massima n. 40253
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà della prospettazione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, disciplinanti la composizione delle liste dei candidati all'elezione della Camera dei deputati. Il rimettente, pur consapevole che l'effetto dell'elezione nelle liste di minoranza di soli candidati bloccati - denunciato come lesivo dell'art. 48, secondo comma, Cost. - può essere attenuato dalle "multicandidature" dei capilista, ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l'elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per le liste di minoranza, alle scelte dei singoli partiti.
Massima n. 40254
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., in quanto - prevedendo che le liste dei candidati alla Camera dei deputati sono composte, nei singoli collegi plurinominali, da un capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti fra quelli non capilista - comportano che le liste di minoranza potrebbero avere deputati eletti solo tra i capilista bloccati. Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso cui gli elettori esprimono il proprio sostegno ai candidati. Non lede, pertanto, la libertà del voto degli elettori il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52, nel quale - a differenza del precedente sistema con liste bloccate e lunghe di candidati - le liste sono formate da un numero assai inferiore di candidati, l'unico candidato bloccato è il capolista e l'elettore può esprimere sino a due preferenze, per candidati non capilista di sesso diverso. Né è irrilevante la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature, nonché l'indicazione di candidati capilista, sia anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost. La possibilità che le liste di minoranza abbiano eletti solo tra i capilista bloccati costituisce una conseguenza (rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2004, sulla normativa elettorale previgente; sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975, sul ruolo dei partiti politici nell'indicazione delle candidature; sentenze n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016, ordinanze n. 122 del 2016 e n. 93 del 2016, sull'irrilevanza dei c.d. inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale ).
Massima n. 40255
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per formulazione contraddittoria della motivazione e del petitum (rispettivamente volti a un intervento additivo o manipolativo e a una pronuncia ablativa) - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al capolista eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Nella sostanza, l'obiezione - secondo cui sussiste in materia discrezionalità legislativa, molteplici essendo le soluzioni idonee a colmare la lacuna derivante dall'accoglimento, nessuna a rime costituzionalmente obbligate - finisce per confondersi con il merito stesso della censura, che va quindi affrontato.
Massima n. 40256
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 48 Cost. - l'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. L'assenza, nella disposizione censurata, di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in manifesta contraddizione con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma anche, indirettamente, di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori, determinando così una distorsione del loro esito in uscita, con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e personalità del voto, non bilanciata da alcun altro interesse costituzionale, poiché la libera scelta dell'ambito territoriale in cui essere eletto potrebbe semmai essere invocata da un capolista che abbia guadagnato l'elezione con le preferenze, e non già - come nel sistema della legge n. 52 del 2015 - da un capolista bloccato. La caducazione della disposizione nella parte effettivamente censurata dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova è possibile, in quanto restituisce una normativa elettorale immediatamente applicabile, idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo; mentre non potrebbe la Corte costituzionale sostituirsi al legislatore nella scelta, riservata alla sua ponderata discrezionalità, di uno dei possibili criteri alternativi cui vincolare la scelta, da parte del candidato capolista, tra i più collegi plurinominali in cui risulti eletto. ( Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2006, secondo cui - in sistemi che ammettono la multicandidatura e il voto di preferenza per tutti i candidati - il diritto di optare per una delle circoscrizioni in cui il candidato risulti eletto è esplicazione del diritto di elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, Cost.; sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002, sull'ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale ).
Massima n. 40257
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al candidato capolista eletto in più collegi plurinominali di optare arbitrariamente tra essi, permane - in funzione sostitutiva di quello caducato - il criterio residuale del sorteggio, già previsto nella porzione restante della stessa disposizione quale criterio residuale, la cui presenza restituisce una normativa elettorale di risulta immediatamente applicabile, appartenendo tuttavia alla responsabilità del legislatore sostituirlo con altra più adeguata regola, rispettosa della volontà degli elettori. Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008 ).
Massima n. 40258
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus e per formulazione oscura della motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., censurando il meccanismo di attribuzione dei seggi della Camera dei deputati nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Produttivi dell'effetto denunciato dal rimettente sono gli artt. 92-bis, 92-ter e 92-quater (in particolare, comma 7) del d.P.R. n. 361 - introdotti dall'art. 2, commi 29, 30, 31 e 32, della legge n. 52 - e non già la disposizione censurata. Inoltre, la prospettazione è talmente sintetica da rendere oscura la complessiva censura proposta e le ragioni ad essa sottese (potendo solo presumersi che la locuzione "minoranze nazionali" alluda a non già a minoranze linguistiche non protette, ma a minoranze politiche, ossia alle liste di minoranza a livello nazionale, e non essendo spiegato perché dette liste - che in linea teorica possono apparentarsi con i candidati nei collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige - sarebbero discriminate, né perché la discriminazione deriverebbe dall'attribuzione di soli tre seggi con riparto proporzionale, anziché dal sistema di distribuzione dei complessivi undici seggi assegnati alla medesima Regione). ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015, ordinanze n. 227 del 2016, n. 118 del 2016, n. 47 del 2016 e n. 32 del 2016, sulla inammissibilità per formulazione non chiara o perplessa delle censure ).
Massima n. 40259
Sono dichiarate inammissibili - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17 del d.lgs. n. 533 del 1993, come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge n. 270 del 2005, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, 3. 48, secondo comma, 49 e 51 Cost. Il rimettente non illustra le ragioni per cui il denunciato impedimento alla formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento dipenderebbe dalle norme censurate - in quanto prevedono soglie di sbarramento per l'elezione del Senato della Repubblica diverse da quelle introdotte per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - e non da altre, assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali; inoltre, non motiva distintamente le ragioni di violazione di ciascuno dei plurimi parametri evocati (aventi contenuti e significati all'evidenza diversi), né chiarisce quale delle due diverse discipline delle soglie di sbarramento dovrebbe essere uniformata all'altra, trascurando altresì che l'ipotetico accoglimento della questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una diversità tra i due sistemi. Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011, ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009 ).
Massima n. 40260
Sono dichiarate inammissibili - per motivazione apodittica e carenza di distinta motivazione sui parametri evocati - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurato dal Tribunale di Messina, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., in quanto, prevedendo che le modifiche al d.P.R. n. 361 del 1957, apportate dallo stesso art. 2 per ridisegnare il sistema di elezione della Camera dei deputati, si applicano dal 1° luglio 2016, consentono (nelle more del procedimento di revisione costituzionale finalizzato, tra l'altro, alla trasformazione del Senato della Repubblica e al superamento dell'assetto bicamerale paritario) il rinnovo dei due rami del Parlamento con sistemi elettorali differenti. La mera affermazione di disomogeneità dei due sistemi elettorali, senza l'indicazione di quali caratteri differenziati determinerebbero l'asserita situazione di "palese ingovernabilità, per la coesistenza di due diverse maggioranze", non basta a consentire l'accesso della censura allo scrutinio di merito e alla identificazione di un petitum accoglibile. Inoltre, i parametri costituzionali sono evocati solo numericamente, senza una distinta motivazione della loro ipotizzata violazione, né tra essi figurano gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost., che dovrebbero necessariamente venire in considerazione ove si intenda sostenere che due leggi elettorali "diverse" compromettano sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, sia l'esercizio collettivo della funzione legislativa.
Massima n. 40261
Nell'assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive - confermato dall'esito del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016 - la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre sistemi elettorali identici per i due rami del Parlamento, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»; e dell'art. 83, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga;
3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56, primo comma, della Costituzione e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza di indicata in epigrafe;
4) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dall'art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, secondo comma, 49 e 51 Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
7) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3 e 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli artt. 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituiti e aggiunti dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza di indicata in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'art. 83, comma 1, numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017ORDINANZARilevato che il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in qualità di associazione per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e di utenti, e, in proprio, il suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, in qualità di cittadino elettore, sono intervenuti nei giudizi promossi dal Tribunale ordinario di Messina (reg. ord. n. 69 del 2016), dal Tribunale ordinario di Torino (reg. ord. n. 163 del 2016), dal Tribunale ordinario di Trieste (reg. ord. n. 265 del 2016) e dal Tribunale ordinario di Genova (reg. ord. n. 268 del 2016), con atti depositati il 3 gennaio 2017;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Torino, con atto depositato il 1° agosto 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, F.C.B., A.I. e G.S.; con atto depositato il 4 agosto 2016, C.T., A.B. e E.Z.; con atto depositato il 5 agosto 2016, S.M.; con atti depositati il 9 agosto 2016, F.D.M. e M.S.; V.P.; E.P. e N.R.;che nei giudizi promossi dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Genova, con distinti atti depositati il 23 dicembre 2016, hanno chiesto di intervenire, in qualità di cittadini elettori, nonché in qualità di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi ai Tribunali rimettenti, C.T., A.B. e E.Z.;che nel giudizio promosso dal Tribunale di Genova, con atto depositato il 30 dicembre 2016, sempre in qualità di cittadini elettori, nonché di parti di giudizi analoghi a quello instaurato innanzi al Tribunale rimettente, hanno chiesto di intervenire anche M.M. e altri.Considerato, in primo luogo, che, l'intervento spiegato dal Codacons e, in proprio, dal suo legale rappresentante Giuseppe Ursini, nei giudizi instaurati dai Tribunali di Messina e di Torino, è inammissibile, in quanto tardivo (tra le tante, sentenze n. 248, n. 219 e n. 187 del 2016);che l'intervento, in termini, dello stesso Codacons nei giudizi instaurati dai Tribunali di Trieste e Genova, è inammissibile, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanze allegate alle sentenze n. 243 del 2016 e n. 2 del 2016), mentre i rapporti sostanziali dedotti nelle cause in esame non hanno alcuna diretta incidenza sulla posizione giuridica del Codacons;che questa Corte ha già espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015 e ordinanza n. 227 del 2016);che è inammissibile anche l'intervento, nei giudizi da ultimo menzionati, spiegato in proprio dal legale rappresentante del Codacons, Giuseppe Ursini, nella mera qualità di cittadino elettore, poiché, in tale veste, la sua posizione soggettiva non può essere distintamente pregiudicata, più di quanto possa esserlo quella di qualunque altro cittadino elettore, dalla decisione di questa Corte;che nei giudizi promossi dai Tribunali di Torino, Trieste e Genova, sono inammissibili gli interventi dei cittadini elettori, che allegano altresì la loro qualità di parti in giudizi analoghi a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte;che, infatti, la giurisprudenza costituzionale non ammette l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura (ex multis, sentenze n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016);che, in particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi, analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti giudizi di legittimità costituzionale.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
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