Corte costituzionale

Sentenza n. 253/2017

Corte cost., sent. 6 dicembre 2017, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
253/2017
Data di deposito
6 dicembre 2017
Data di decisione
24 ottobre 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:253

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • direttiva UE n. 42 del 3 aprile 2014
  • GAI, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 212 del 24 febbraio 2005
  • art. 3, Costituzione
  • art. 24, Costituzione
  • art. 42, Costituzione
  • art. 111, Costituzione
  • art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Massime

Massima n. 40554

Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 - che, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, in legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca - non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato ius superveniens, contenendo una normativa processuale soggetta al principio tempus regit actum, non può trovare applicazione nel giudizio a quo. Non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluente nel processo principale. ( Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ).

Massima n. 40555

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 c.p.p., sono dichiarate inammissibili - in quanto non sollevate dal giudice rimettente - le questioni proposte dalle parti costituite in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE, alla direttiva n. 2014/42/UE e alla decisione quadro n. 2005/212/GAI. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2017 e n. 327 del 2010; ordinanza n. 138 del 2017 ).

Massima n. 40556

Affinché sia compatibile con il dovere del giudice di interpretare la normativa in senso conforme alla Costituzione ogni volta che ciò sia permesso dalla lettera della legge e dal contesto logico-normativo entro cui essa si colloca, la scelta della soluzione interpretativa ritenuta viziata da illegittimità costituzionale e non qualificabile come diritto vivente deve fondarsi su un accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente, solo in tal caso potendo ritenersi che l'interpretazione adeguatrice sia stata davvero "consapevolmente esclusa". ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015 ).

Massima n. 40557

Sono dichiarate inammissibili - per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., in legge n. 356 del 1992). Il giudice a quo ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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