Corte costituzionale
Sentenza n. 181/2017
Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/2017
- Data di deposito
- 13 luglio 2017
- Data di decisione
- 21 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-quater, comma 1, decreto-legge n. 564 del 30 settembre 1994
- legge n. 656 del 30 novembre 1994
- art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 40313
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., per asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo proposta dal contribuente e l'impugnabilità, da parte di questi, dell'eventuale silenzio della p.a. sull'istanza. Anche in ambito tributario, l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale di tutela del contribuente, bensì costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta valutazioni discrezionali, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto [illegittimo] - pur traendo specifica valenza dalla forza che, in sede di autotutela tributaria, assume l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - deve essere valutato in comparazione con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Le norme censurate operano, appunto, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, il quale ultimo sarebbe invece sacrificato se si affermasse il dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente, offrendo a questi una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo, e creando una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die. La non irragionevolezza della disciplina esaminata non preclude al legislatore altre possibili scelte, come la previsione di casi di autotutela obbligatoria o l'introduzione di limiti all'esercizio del potere di autoannullamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2017, sull'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico; sentenza n. 75 del 2000, secondo cui, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di una copertura costituzionale ). In sede di autotutela tributaria, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che ha condotto l'amministrazione a percepire somme non dovute acquista specifica valenza per la forza dell'interesse alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare una sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost.
Massima n. 40314
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a. Non è corretto ritenere che l'evocato parametro esiga la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione.
Massima n. 40315
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, comporterebbero per questi un "vuoto di tutela giurisdizionale". Poiché l'assenza di detto dovere non è sotto altri profili costituzionalmente illegittima, non sussiste un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa sull'istanza di autotutela, fermo restando che, contro il provvedimento di cui è richiesto l'annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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