Corte costituzionale
Sentenza n. 143/2017
Corte cost., sent. 21 giugno 2017, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/2017
- Data di deposito
- 21 giugno 2017
- Data di decisione
- 9 maggio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 109, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 110, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 33, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 119, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 50, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 40078
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso i commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, disciplinanti l'utilizzo di risorse del Piano di Azione Coesione, delle quali la ricorrente è destinataria. Si giustifica l'interesse processuale al ricorso quando, come nel caso di specie, la norma statale impugnata sia tale da comportare minori entrate alle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012 ).
Massima n. 40079
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost. (richiamati solo in relazione alla presunta violazione dei parametri di diritto europeo) - dell'art. 1, comma 110, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse del Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che risultino non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, sono utilizzate per l'estensione dell'esonero contributivo (di cui ai commi 178 e 179) in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione censurata è tesa al riutilizzo delle risorse del Fondo di Rotazione, inizialmente affidate alle Regioni nei Programmi Operativi, che con il trasferimento al PAC - non soggetto alla disciplina comunitaria per la revisione dei programmi - sono rientrate nella titolarità dello Stato, il quale ha facoltà di riprogrammarne la destinazione ove non già impegnate dalle Regioni interessate e, soprattutto, non necessariamente deve destinarle ad essere utilizzate dalle Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 155 del 2016 ).
Massima n. 40080
Se è vero che nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali deve essere privilegiata la via dell'accordo, espressione di un principio generale desumibile anche dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ciò non toglie che il principio pattizio, proprio in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2015, n. 46 del 2015, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ).
Massima n. 40081
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 119 e 120, secondo comma, Cost., al principio pattizio e al principio di leale collaborazione - in quanto comporterebbero la revoca unilaterale, senza alcuna forma di interlocuzione, del finanziamento previsto con il Piano di Azione Coesione a favore della ricorrente, sottraendo ad essa e alla comunità regionale risorse facenti parte della complessiva finanza regionale. Le disposizioni censurate rientrano tra le competenze statali in materia di perequazione finanziaria, dal momento che le risorse del Fondo di rotazione non già impegnate dalle Regioni sono ancora legittimamente programmabili dallo Stato e che fondi come quello in esame - istituiti dal legislatore statale a tutela di peculiari esigenze e finalità di coesione economica e sociale - recano risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie per l'esercizio delle ordinarie funzioni regionali, e, quindi, suscettibili di essere riprogrammate alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale. L'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo fa sì che non si incida su alcuna competenza della Regione, rendendo così inapplicabile non solo il principio pattizio e la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 992, della stessa legge finanziaria 2016, ma anche il principio di leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2016, n. 83 del 2016, n. 196 del 2015, n. 273 del 2013, n. 297 del 2012 e n. 105 del 2007; sentenza n. 16 del 2010 ). Una norma che prenda atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato e revochi quelle assegnate e da tempo inutilizzate non viola né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione, potendo in tal caso le esigenze di leale collaborazione essere considerate recessive. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016 e n. 105 del 2007 ).
Massima n. 40082
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché all'art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e all'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, disciplinanti, rispettivamente, la procedura di ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, "non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati", e la determinazione e nuova destinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse disponibili in esito a detta ricognizione. La nozione di impegno cui si riferisce il comma 109 va ricondotta non già al perfezionamento dell'impegno di spesa propriamente detto, ma alla "prenotazione d'impegno" (o "pre-impegno"), ben espressa dalla disciplina di contabilità pubblica, con la conseguenza che le risorse vincolate al completamento dell'intervento scandito dal cronoprogramma non saranno riprogrammabili per l'estensione dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati operanti in alcune Regioni. Nei limiti indicati, la sottrazione di risorse alle Regioni in assenza di impegni giuridicamente vincolanti e la destinazione di esse a finalità d'interesse generale (pur con la mera condizione di efficacia dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE) non risulta irragionevole né lesiva dei principi di affidamento e di certezza del diritto. Neppure sussiste il prospettato contrasto con l'autonomia amministrativa regionale, difettando una sufficiente dimostrazione del pregiudizio arrecato alle funzioni regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 239 del 2015, n. 26 del 2014, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 145 del 2008, n. 256 del 2007 e n. 437 del 2001; sentenza n. 13 del 2017, riguardante non già la possibilità per lo Stato di provvedere alla distrazione delle risorse PAC, ma l'irragionevole tempistica che impediva alla Regione Umbria di impegnarle tempestivamente ). La riduzione, con legge statale, delle risorse finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle Regioni non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita, se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 437 del 2001 e n. 138 del 1999 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all'art. 33 regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), nonché agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 16 del registro ricorsi del 2016;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), agli artt. 119 e 120, secondo comma, Cost., al principio pattizio e al principio di leale collaborazione, con il ricorso iscritto al n. 14 del registro ricorsi del 2016;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché all'art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e all'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso iscritto al n. 14 del registro ricorsi del 2016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze