Corte costituzionale

Sentenza n. 282/2016

Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
282/2016
Data di deposito
21 dicembre 2016
Data di decisione
8 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. d), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. h), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. l), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 4, comma 1, lett. m), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 6, comma 1, lett. g), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 6, comma 2, legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 9, legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 12, legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 13, comma 1, lett. a), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015
  • art. 13, comma 1, lett. b), legge della Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39408

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio", vincolando così la legislazione regionale di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011, n. 303 del 2003 ). Il potere di estendere la disciplina dell'edilizia libera a "interventi edilizi ulteriori" nonché di disciplinare "le modalità di effettuazione dei controlli" - assegnato alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), del TUE - non permette al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del TUE né rende cedevole l'intera disciplina statale dei titoli edilizi spogliando il legislatore dei principi del compito suo proprio. Lo spazio attribuito alla legge regionale deve infatti svilupparsi attraverso scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del TUE, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo, potendo quindi il legislatore regionale estendere i casi di attività edilizia libera solo ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi tipici sottratti a titolo abilitativo dai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2013 e n. 171 del 2012 ).

Massima n. 39409

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione resistente per difetto di motivazione sulle ragioni di contrasto tra la norma regionale impugnata e quella statale (art. 6, comma 1, lett. d, del TUE) evocata come parametro interposto. I requisiti di chiarezza e completezza delle ragioni a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità risultano soddisfatti nella misura ritenuta necessaria dalla giurisprudenza costituzionale. Sufficienti per ritenere ammissibile la censura dedotta nel ricorso in via principale sono la possibilità di individuare i termini della questione proposta (disposizione impugnata e parametri evocati) e la presenza di una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 32 del 2015, n. 3 del 2013, n. 312 del 2010, n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999, ordinanza n. 123 del 2012 ).

Massima n. 39410

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. d), del TUE, alla cui stregua sono esonerati da permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali, mentre restano assoggettate a titolo abilitativo le attività di sbancamento del terreno, finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, se destinate - in ragione dell'entità dell'opera da realizzare - a incidere sul tessuto urbanistico del territorio. I movimenti di terra liberalizzati dalla norma regionale potenzialmente includono anche opere di sbancamento che, sebbene non preordinate a una successiva costruzione, sono idonee ad alterare la morfologia del territorio e a determinare una trasformazione permanente del suolo non edificato, sicché l'ipotesi di esenzione introdotta dal legislatore regionale non può ritenersi coerente con le ragioni giustificatrici che sorreggono quelle previste dalla normativa statale.

Massima n. 39411

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, e la realizzazione di intercapedini interamente interrate (accessibili o meno). La norma impugnata dal Governo, consentendo l'esecuzione di tali interventi senza comunicazione di inizio dei lavori (CIL), si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. c), del TUE, che subordina al detto onere formale la stessa tipologia di interventi; né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui la previsione regionale censurata si colloca, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico. Sotto altro profilo, includendo nel regime della edilizia libera le "intercapedini interamente interrate" senza il limite della loro "non accessibilità", la Regione ha introdotto e liberalizzato un intervento edilizio "nuovo", e non semplicemente "ulteriore", rispetto alle previsioni dell'art. 6 [commi 1 e 2] del TUE, poiché l'accessibilità dell'intercapedine ne altera la funzione da volume tecnico a vero e proprio "vano" potenzialmente utilizzabile a diversi fini. Le Regioni possono estendere la disciplina statale dell'edilizia libera ad interventi "ulteriori" rispetto a quelli previsti dall'art. 6, commi 1 e 2, del TUE, ma non anche differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a comunicazione di inizio dei lavori semplice (CIL) o asseverata (CILA). Stante l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA), la norma [art. 6, comma 2, del TUE] che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - ha natura di principio fondamentale della materia "governo del territorio", da cui il legislatore regionale non può discostarsi rendendo talune categorie di opere totalmente libere da ogni forma di controllo, sia pure indiretto mediante denuncia. ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).

Massima n. 39412

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. c), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'edilizia libera la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con le previsioni del TUE - da considerare come principi fondamentali della legislazione statale in materia di "governo del territorio" - alla cui stregua gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni" sono espressamente esclusi dal regime dell'attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b, del TUE), mentre le opere necessarie alla loro realizzazione, compresi i manufatti che alterino la sagoma, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 22 del TUE e sono quindi soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Massima n. 39413

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. I termini della questione promossa dal Governo sono chiaramente identificabili nel ricorso, che offre anche un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità.

Massima n. 39414

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. d), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. La norma impugnata dal Governo, non subordinando alla presentazione della CIL gli interventi consistenti nella realizzazione di "aree ludiche senza fini di lucro" e di "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine", si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e), del TUE, che subordina la stessa tipologia di interventi al suddetto onere formale e che va interpretato nel senso di escludere dal suo ambito applicativo sia gli interventi volti alla creazione di nuove volumetrie, sia la costruzione di piscine (in quanto opere comportanti l'effettuazione di scavi e, come tali, del tutto estranee alla nozione di edilizia libera). Né l'antinomia è superabile in via di interpretazione conforme, non potendosi rimodulare in via interpretativa l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico.

Massima n. 39415

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma ritenuta lesiva, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, la disciplina pertinente alla censura è esattamente quella risultante dall'art. 4, comma 1, lett. h), in combinato disposto con l'art. 5, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale, e a tali previsioni fanno concordemente riferimento sia il ricorso, sia la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Massima n. 39416

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. h), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che, nel suo combinato disposto con l'art. 5, commi l e 2, esclude dall'obbligo di comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) nonché di comunicazione semplice (CIL) "le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici". La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" contenuti nell'art. 6, comma 2, lett. a), del TUE, alla cui stregua la manutenzione straordinaria è sottoposta a CILA quando interessi la rinnovazione o sostituzione di parti interne delle singole unità immobiliari e quelle esterne non strutturali, e ciò anche se tali interventi non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o incremento degli standard urbanistici, sicché neppure vale ad escludere il contrasto con la norma statale il fatto - evidenziato dalla difesa regionale - che si tratta di interventi di minimo impatto.

Massima n. 39417

È dichiarata inammissibile - per genericità e difetto di motivazione - la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., avverso l'art. 4, comma 1, lett. l), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che riconduce all'attività edilizia libera le "opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture". Il ricorso censura indistintamente l'intero contenuto normativo della citata disposizione regionale, composta da una pluralità di proposizioni normative alquanto articolate e diverse, e non specifica in relazione a quali parti delle plurime norme statali evocate a parametro interposto si determinerebbe il lamentato contrasto. L'indiscriminata impugnazione di previsioni dal contenuto assai eterogeneo determina una inevitabile genericità e oscurità delle censure. Per le stesse ragioni, le argomentazioni svolte a sostegno dell'impugnazione non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2014 e n. 312 del 2013 ).

Massima n. 39418

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4, comma 1, lett. m), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che esonera dall'obbligo di presentazione della CILA le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale in materia di "governo del territorio" contenuto nell'art. 6, comma 2, lett. e-bis), del TUE, perché, a differenza della norma statale, non prescrive alcuna comunicazione preventiva, neppure semplice, per la realizzazione dei lavori individuati, non limita espressamente la possibilità di realizzare mediante CILA interventi sui fabbricati adibiti a esercizio di impresa ai soli casi in cui non interessino le parti strutturali ovvero modifichino la destinazione d'uso dei locali adibiti a esercizio d'impresa. Né l'impianto sistematico in cui si colloca la previsione regionale censurata, connotato da una rigida classificazione delle categorie di opere edilizie e del loro regime giuridico, può essere rimodulato mediante l'interpretazione riduttiva costituzionalmente orientata prospettata dalla resistente. Alla Regione non è consentito di discostarsi dalle scelte legislative statali attinenti al regime dei titoli edilizi, attesa la loro natura di principi fondamentali della materia "governo del territorio".

Massima n. 39419

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. c) e g), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a), del TUE - in quanto consentirebbe di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire) gli interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi". Le previsioni regionali censurate non contraddicono il regime edilizio dettato dal TUE, poiché il citato art. 6, comma 1, si apre con la precisazione che sono soggetti alla SCIA gli interventi non riconducibili al permesso di costruire, e va quindi interpretato nel senso che si riferisce soltanto agli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta "leggera" (compresi quelli di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell'edificio preesistente), i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del TUE, non sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.

Massima n. 39420

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, che assoggetta a SCIA gli interventi di ristrutturazione cosiddetta "pesante", gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, e gli interventi di nuova costruzione direttamente esecutivi di strumenti urbanistici generali. Contrariamente alla norma impugnata dal Governo, per tali categorie di opere l'art. 22, comma 3, del TUE prescrive il permesso di costruire o, alternativamente, la "super DIA".

Massima n. 39421

È dichiarata inammissibile - perché formulata in termini meramente assertivi, generici e formali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - prevedendo che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici - si porrebbe in contrasto con la disposizione di principio contenuta nell'art. 34, comma 2-ter, del TUE. Il Governo pone a confronto il testo della norma regionale con quella statale avente ad oggetto la disciplina delle difformità parziali, senza motivare specifici profili di contraddizione tra le due disposizioni e senza tenere conto del fatto che hanno oggetto diverso (quella regionale esemplificando le variazioni essenziali al progetto assentito; quella statale disciplinando le sanzioni per gli "interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"). La carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnativa e l'impossibilità di ricostruirne altrimenti il senso ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio nel merito. ( Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2014, n. 272 del 2013, n. 22 del 2013 e n. 8 del 2013 ).

Massima n. 39422

Benché nelle conclusioni del ricorso governativo siano richiamati soltanto i commi 1, 2 e 6, il tenore delle censure investe l'intero contenuto dell'art. 9 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, il quale delinea la disciplina unitaria di un medesimo istituto (autorizzazione temporanea, in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, di interventi edilizi riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive).

Massima n. 39423

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 9 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, secondo cui il Comune "può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi" riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attività produttive, "ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili". La norma impugnata dal Governo contraddice il regime edilizio delle opere pubbliche e di interesse pubblico disciplinato dall'art. 7 del TUE, che non prescrive per esse un titolo abilitativo, ma le sottopone all'osservanza delle prescrizioni edilizie e urbanistiche tramite un apposito procedimento di controllo, mentre il legislatore regionale ha coniato, per le medesime opere, un atto di assenso "precario" non riconducibile ad alcuno dei "tipi" disciplinati dal TUE. Inoltre, l'autorizzazione temporanea introdotta dalla disposizione censurata contrasta - quanto a presupposti, procedimento, finalità ed effetti - con la disciplina statale del rilascio del permesso di costruire in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia, poiché, in difformità dall'art. 14 del TUE, non richiede una previa deliberazione del Consiglio comunale; ammette (fuori dei limiti tracciati dal comma 1-bis del citato art. 14) la possibilità di deroga per gli interventi edilizi riguardanti generiche "attività produttive"; non è volta a soddisfare esigenze costruttive stabili; e sembra consentire qualsivoglia deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, anziché ai soli limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati. Ne consegue che legislatore regionale ha introdotto una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, il quale costituisce principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio". E' in ogni caso precluso al legislatore regionale di introdurre atti di assenso all'esecuzione di opere edilizie del tutto "atipici" rispetto a quelli disciplinati dal TUE. Il regime dei titoli abilitativi - quanto a presupposti, procedimento ed effetti - costituisce principio fondamentale della materia concorrente del "governo del territorio" rimesso alla potestà legislativa dello Stato.

Massima n. 39424

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione resistente sul presupposto che il ricorso governativo non chiarirebbe i termini del contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali della materia, individuata indifferentemente nel "governo del territorio" e nella "protezione civile". Sebbene molto conciso, il ricorso rende ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle censure di illegittimità costituzionale. In particolare, da esso si comprendono agevolmente i termini del contrasto sollevato: il Governo ha evidentemente inteso censurare le difformità, in termini di parametri costruttivi, tra il contenuto della norma regionale e la disciplina statale recante i principi fondamentali della materia nel settore delle costruzioni in zone sismiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2015 e n. 241 del 2012 ).

Massima n. 39425

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, disciplinante gli interventi per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale contenuto nell'art. 84 del TUE, il quale - prevedendo norme tecniche ministeriali per le costruzioni in zone sismiche - non consente al legislatore regionale di introdurre deroghe per l'inserimento di (non meglio precisati) "elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio", né tanto meno di introdurre il rilevante complesso di deroghe previsto dalla norma regionale censurata (incrementi di altezza; riduzioni delle distanze dal confine di proprietà; non computabilità ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze; possibilità, salvo eventuali limitazioni, di rilascio del titolo abilitativo in difformità rispetto a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali; inapplicabilità delle disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 1444 del 1968). Per costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di leggi regionali che incidono sulla disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche sono riconducibili all'ambito materiale del "governo del territorio" e a quello relativo alla "protezione civile" per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e tali devono ritenersi le disposizioni contenute nel Capo IV della Parte II del TUE, che prevedono adempimenti procedurali, quando questi ultimi rispondano a esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. ( Precedenti citati: sentenze n. 300 del 2013, n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009 e n. 182 del 2006 ). La disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 83 e 84 del TUE), costituisce chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, con l'obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche. Secondo la giurisprudenza costituzionale, anche l'art. 88 del TUE - il quale riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche - esprime un principio fondamentale della materia. ( Precedente citato: sentenza n. 254 del 2010 ). L'intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha, come punto di riferimento del proprio ambito applicativo, non il concetto di nuova costruzione, bensì quello - trasversale e omnicomprensivo - di "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" (art. 83 del TUE). La circostanza che l'opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente non esclude che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, e quindi ricompresa nell'ambito di applicazione degli artt. 84 e 88 del TUE e delle norme tecniche ministeriali ivi previste.

Massima n. 39426

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità delle censure, formulata dalla Regione resistente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015. Le questioni sono adeguatamente motivate con l'indicazione di elementi idonei a far comprendere il senso della lamentata violazione dei parametri invocati.

Massima n. 39427

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e all'art. 2-bis del TUE, per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" - nella parte in cui, disciplinando il recupero di sottotetti a fini abitativi, non prevede il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968. La norma censurata - limitandosi a stabilire che "sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati", purché siano rispettati una serie di limiti di altezza e di rapporto "illuminotecnico" - non autorizza alcuna deroga alle distanze minime tra fabbricati e agli standard urbanistici, dovendo anzi ritenersi che faccia salvo il rispetto di questi parametri (come confermato anche dall'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale).

Massima n. 39428

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - nella parte in cui prevede l'agibilità dei sottotetti oggetto di recupero a fini abitativi, senza riferimento al certificato di cui agli artt. 24 e 25 del TUE. Avuto riguardo al suo tenore letterale, la norma impugnata dal Governo non elimina l'obbligo di sottoporre a controllo, attraverso la prescrizione del certificato di agibilità, gli interventi di recupero dei sottotetti che possono comportare un sensibile rischio di peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio o degli impianti in questione, e va quindi logicamente interpretata nel senso che, dal punto di vista edilizio, il recupero dei sottotetti - ove ne ricorrano i requisiti di igiene e salubrità - consente di ottenere il certificato di agibilità, ferma restando ovviamente la necessità di conseguirne in concreto il rilascio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h) e m), della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Marche n. 17 del 2015;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera l), della legge della Regione Marche n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Marche n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma l, lettere c) e g), della legge della Regione Marche n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma l, lettere a) e b), della legge della Regione Marche n. 17 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze