Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2016
Corte cost., sent. 24 ottobre 2016, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2016
- Data di deposito
- 24 ottobre 2016
- Data di decisione
- 20 settembre 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, legge della Regione Toscana n. 35 del 25 marzo 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39056
Possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale e in via incidentale che hanno ad oggetto la medesima disposizione e pongono questioni in gran parte analoghe.
Massima n. 39057
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, sono dichiarati inammissibili - con ordinanza letta in udienza - gli interventi ad adiuvandum di soggetti privati (OMYA spa, Società Guglielmo Vennai spa ed altre), proprietari di "beni estimati" ricondotti dalla norma impugnata al patrimonio indisponibile comunale. Alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Non sono opponibili a tale indirizzo né le pronunce che hanno ammesso l'intervento nel giudizio in via principale di soggetti pur sempre titolari di potestà legislativa; né la giurisprudenza - relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione - che ritiene ammissibile l'intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all'esito del giudizio; né la giurisprudenza - riferita al diverso caso dell'intervento nel giudizio incidentale - che ammette l'intervento dei terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 118 del 2015, n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285 del 2013, n. 220 del 2013, n. 118 del 2013, n. 245 del 2012, n. 114 del 2012, n. 105 del 2012, n. 69 del 2011, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, sulla inammissibilità dell'intervento nel giudizio in via principale di soggetti privi di potestà legislativa; sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001, sull'intervento nel giudizio in via principale di soggetti comunque titolari di potestà legislativa; sentenza n. 368/2007, sull'intervento nel giudizio per conflitto tra poteri; ordinanza n. 200 del 2015, sull'intervento nel giudizio incidentale ).
Massima n. 39058
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Se è vero - come chiarito dalla sentenza n. 488 del 1995 della Corte costituzionale - che l'effetto abrogativo della legislazione estense va ricondotto ai regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, previsti dall'art. 64, ultimo comma, del r.d. n. 1443 del 1927, e non già alla stessa legge mineraria del 1927, nondimeno, l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente sarebbe eventualmente motivo di non fondatezza, non di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 488 del 1995, sulla transitoria vigenza della legislazione estense, fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali per la concessione degli agri marmiferi; sentenza n. 117 del 2015, sulla portata non preliminare dell'erroneità del presupposto interpretativo ).
Massima n. 39059
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità delle censure, proposta dalla difesa regionale nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015. Il ricorrente non si è limitato a richiamare genericamente l'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., ma ha evidenziato gli opposti orientamenti dottrinali riguardo alla natura giuridica dei "beni estimati" e la ragione per cui l'inclusione di essi nel patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara colmerebbe una lacuna dell'ordinamento in materia civilistica, violando la relativa competenza statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è ammissibile il ricorso in via principale che, seppur conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2012 ).
Massima n. 39060
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, non è accolta l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che la norma censurata, riconducendo alla proprietà comunale i "beni estimati" ricadenti negli agri marmiferi di Massa e Carrara, avrebbe natura meramente ricognitiva di disposizioni pregresse. Il rimettente ha motivato in maniera non implausibile circa la portata innovativa della norma regionale, evidenziando come, a suo avviso, il precedente assetto normativo e giurisprudenziale configurasse i beni estimati come beni privati. Per costante giurisprudenza, il giudizio di rilevanza è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010 ).
Massima n. 39061
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati. La disposizione regionale - impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa - riconduce al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara i "beni estimati" di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1° febbraio 1751 (ossia, le cave insistenti negli agri marmiferi, che alla data dell'editto erano iscritte all'estimo da oltre venti anni a nome d'un privato e che ormai non sono coltivabili singolarmente, risultando in parte incorporate all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche). Tale riconduzione - preordinata a sottoporre tutte le cave ad un medesimo regime concessorio ed evitare disfunzioni nelle procedure di gara - non corrisponde al diritto vivente (consolidatosi anche a causa delle plurisecolari inefficienze dell'amministrazione che hanno impedito di porre ordine alla materia), né trova riscontro nel primo regolamento comunale di Carrara del 29 dicembre 1994 (che ha posto fine alla legislazione estense) o nella legge reg. Toscana n. 104 del 1995 (art. 1, commi 1 e 2), e pertanto si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto teresiano, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò esula dalle competenze regionali, poiché la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartenga alla materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale ha ecceduto i limiti della propria competenza, non in ragione degli interessi pubblici che ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano. ( Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2009 e n. 232 del 2006, sulla inerenza della potestà di interpretazione autentica alla competenza per materia cui la norma è riconducibile ).
Massima n. 39062
Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, riferiti agli artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, e 117, terzo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 20 settembre 2016ORDINANZARitenuto che OMYA spa, nonché Società Guglielmo Vennai spa ed altre hanno rispettivamente depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 60 del 2015) avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), chiedendo l'accoglimento della richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;che, pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi di potere legislativo;che non sono pertinenti i precedenti citati dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa;che non può essere invocata la giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile l'intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all'esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del 2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione;che non può essere neppure richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l'intervento dei «terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200 del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell'intervento nel giudizio in via incidentale.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.F.to: Paolo Grossi, Presidente
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze